ONERE PROBATORIO: è a carico del correntista attore che agisce per la ripetizione dell’ indebito

Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia - aggiornato il

ONERE PROBATORIO: è a carico del correntista attore che agisce per la ripetizione dell’ indebito

In tema di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca, a titolo di anatocismo e interessi ultralegali, deve assolvere all’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cc.

Questi, infatti, deve produrre in giudizio la documentazione contrattuale e tutti gli estratti conto relativi ai rapporti bancari dedotti in giudizio, al fine di consentire al giudice la concreta verifica dell’applicazione di eventuali clausole nulle.

E’ il principio affermato dalla Corte d’Appello di Bologna, sez. III, Pres.Aponte – Rel.Lama, con la sentenza n.1746 del 07.07.2021.

Nel caso in cui sia il correntista ad agire per la restituzione delle somme derivanti dall’illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di interessi ultralegali non validamente pattuiti e di commissioni di massimo scoperto non dovute, grava su di lui la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda.

A tal fine, è necessaria la produzione in giudizio della documentazione attinente al contratto di conto corrente e degli estratti conto ad esso relativi.

Si specifica, inoltre, che l’art. 119 T.U.B.- che prevede il diritto di ottenere il rendiconto da parte della banca –  trova un limite di operatività nell’ipotesi in cui il richiedente sia già in possesso della documentazione riguardante il rapporto contrattuale sulla base del quale, tra le altre cose, ha effettuato la perizia di parte.

Nel caso di specie, la società correntista che agiva in giudizio contro la banca per la ripetizione dell’indebito, non aveva adempiuto all’onere probatorio su di essa incombente, in quanto si era limitata ad allegare una perizia di parte, alla quale non risultavano allegati gli estratti conto.

Per tali ragioni, la Corte d’Appello rigettava l’appello proposto da parte attrice, confermando la sentenza di primo grado.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI

IN MANCANZA NON È POSSIBILE RICOSTRUIRE L’INTERO RAPPORTO BANCARIO E DETERMINARE IL SALDO FINALE

Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Angelo di Francescantonio | 09.02.2021 | n.39

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-onere-del-correntista-produrre-contratto-ed-estratti-conto-integrali

 RIPETIZIONE INDEBITO: È ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE IN GIUDIZIO IL CONTRATTO

L’IMPOSSIBILITÀ DI RIFERIRE SE VI SIA STATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE PROPRIA INTEGRA UNA CONDOTTA NEGLIGENTE

Sentenza | Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti | 02.02.2021 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-e-onere-del-correntista-produrre-in-giudizio-il-contratto

RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE LA CTU SE L’ATTORE NON HA PRODOTTO CONTRATTI ED ESTRATTI CONTO

IN CASO CONTRARIO, SI ANDREBBERO A SUPPLIRE LE CARENZE DEFENSIONALI IMPUTABILI ALLA PARTE

Sentenza | Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti | 01.02.2021 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-inammissibile-la-ctu-se-lattore-non-ha-prodotto-contratti-ed-estratti-conto

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