OMOLOGAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO: anche il creditore non dissenziente può opporsi all’omologazione
Pubblicato il da Avv. Walter Giacomo Caturano
Testo massima
All’omologazione del concordato preventivo possono opporsi anche i creditori che non hanno espresso un voto sulla proposta. Questo è il principio emergente dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 20040 del 16 luglio 2014, in materia di concordato preventivo. Nel caso di specie ad adire la Suprema Corte è stata una società, la quale lamentava che la corte del merito avesse ritenuto inammissibile l’opposizione al giudizio di omologazione, perché proposta da creditore non dissenziente, liquidando sbrigativamente la questione con l’affermazione di poter decidere il reclamo “a prescindere da ogni considerazione a riguardo“. Invero, la Corte di merito aveva ritenuto irrilevanti i motivi dedotti a fondamento della spiegata opposizione (la società poi ricorrente per cassazione aveva contestato la classificazione del proprio credito come chirografario), in quanto la questione della natura privilegiata del credito era da ritenersi ininfluente sulle maggioranze e l’eventuale voto contrario dell’opponente sarebbe stato irrilevante rispetto alle maggioranze raggiunte. Ebbene sostiene la Cassazione – pronunciandosi sul merito delle censure avanzate dall’opponente, il Collegio di merito aveva dimostrato di ritenere implicitamente (nonché correttamente) la società legittimata all’opposizione. Da tale semplice considerazione è discesa l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, ed i Giudici di legittimità, con la pronuncia in esame, hanno altresì avuto modo di chiarire richiamando un principio di ordine generale la questione della legittimazione all’opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, stante il dettato, variamente interpretato, dell’art.180 L.Fall. In particolare, quando il legislatore, in quest’ultimo articolo, utilizza la locuzione “qualunque interessato”, non si riferisce necessariamente soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo l’espressione suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all’adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti. Tutti questi soggetti ad avviso degli Ermellini prospettano l’interesse diretto attuale al giudizio per contrastare l’omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all’omologazione (trattasi di principio già espresso in Cass.Civ., sez.prima, n.13284/2012). Dichiarando inammissibile il ricorso (anche nella parte relativa al secondo motivo, per ragioni di mero rito), i Giudici di legittimità hanno così messo un punto fermo sulla questione della legittimazione a promuovere opposizione al giudizio di omologazione del concordato preventivo.Testo del provvedimento