OMESSA NOTIFICA TEMPESTIVA – CAUSA NON IMPUTABILE NOTIFICA SUCCESSIVA – SANATORIA – EFFICACIA RETROATTIVA

Pubblicato il da Dott.ssa Claudia Simonetti

Testo massima

Qualora la notificazione di un atto processuale sottoposta a termine perentorio non abbia avuto esito positivo per cause non imputabili al notificante, questi ha la facoltà e l’onere di provvedere, entro un termine ragionevole, ad una seconda notifica, con efficacia retroattiva alla data della prima. Questo è il principio che si evince dalla sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, I Sezione, il 12 settembre 2014 in materia di notificazione di atti giudiziari. Nel caso di specie, accadeva che una parte, riscontrata l’omessa notifica del controricorso con ricorso incidentale per il decesso del procuratore costituito, provvedeva alla rinnovazione della notifica presso il domicilio personale del soggetto interessato (nel caso di specie, un commissario straordinario non più in carica) ben oltre i termini ex art. 370 c.p.c; tuttavia la parte interessata si costituiva ugualmente. Orbene, il controricorso deve essere notificato al ricorrente entro venti giorni decorrenti dalla data di scadenza per il deposito del ricorso, cioè entro quaranta giorni dalla data della notificazione del ricorso e deve essere depositata nella cancelleria della Corte unitamente alla procura speciale, agli atti e ai documenti entro venti giorni dalla notificazione.  L’inosservanza del termine per il deposito comporta, pur in difetto di una espressa comminatoria, la improcedibilità, in ossequio ai principi generali del processo civile circa il rispetto dei termini per le attività inerenti al processo. La tardività della notificazione e del deposito determinano rispettivamente l’inammissibilità e l’improcedibilità del controricorso.  Nel caso di specie, però accadeva che il controricorrente aveva tentato di notificare gli atti processuali al ricorrente ma per una serie di cause non imputabili alla sua persona gli era stato impossibile. Tuttavia, come già detto, il ricorrente si costituiva regolarmente sanando in tal modo il vizio di notifica nel quale era incorso il controricorrente.  Infatti, ai sensi dell’art. 370 c.p.c. si verifica la sanatoria della nullità della notifica se lo scopo cui mira l’atto viene comunque raggiunto e cioè deve ritenersi validamente perfezionata la notifica nel giudizio di cassazione in tutti i casi in cui il destinatario dell’atto abbia potuto regolarmente svolgere la propria attività difensiva.  La Corte, ribadendo un proprio consolidato orientamento, ha applicato il principio secondo cui, “in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio, di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie“. Alla luce di tali considerazioni, la Corte non ha accolto l’eccezione sollevata dal ricorrente, che ha potuto effettuare regolarmente la propria attività difensiva e, pertanto, non ha ritenuto che sussistesse nel caso di specie alcuna violazione della tutela giurisdizionale.

Testo del provvedimento

OMESSA NOTIFICA TEMPESTIVA – CAUSA NON IMPUTABILE NOTIFICA SUCCESSIVA – SANATORIA – EFFICACIA RETROATTIVA - Ex Parte Creditoris