NULLITÀ FIDEIUSSIONI OMNIBUS: competenza alle sole Sezioni Specializzate d’Impresa
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Tutte le volte in cui venga dedotta la nullità di una fideiussione, in quanto contratta “a valle” di un’intesa restrittiva della concorrenza (nel caso concreto relativa alle norme bancarie uniformi in materia di fideiussioni omnibus), la controversia va deferita alla competenza del tribunale specializzato in materia di impresa.
L’insieme dei richiamati principi, tradotto nel contesto della disciplina conseguente al D.Lgs. n. 3 del 2017, art. 18, comma 1, lett. b), (in recepimento della Dir. 2014/104-UE), porta a riconoscere la competenza per materia della sezione specializzata per le imprese del tribunale di Napoli, visto che codesta attrae le controversie che, come quella in esame, sarebbero state altrimenti da trattare presso per gli uffici compresi, tra l’altro, nel distretto di Catanzaro.
Difatti, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, le sezioni specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di: “c) controversie di cui alla L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2” e “d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea”.
A sua volta, il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 4, comma 1-ter, reca il regime specifico e inderogabile secondo il quale “per le controversie di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione VI, Pres. SCALDAFERRI – Rel TERRUSI con l’ordinanza n. 6523 del 10.03.2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, di rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE OMNIBUS-ABI: SULLA NULLITÀ “ANTITRUST” DECIDE IL “TRIBUNALE DELLE IMPRESE”
IN OGNI CASO SPETTA AL FIDEIUSSORE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA DEL CONTRATTO “A VALLE” DALL’INTESA “A MONTE”
Sentenza | Tribunale di Firenze, Giudice Sabrina Luperini | 11.06.2021 | n.1623
LO PREVEDE L’ART. 33 DELLA LEGGE N. 287 DEL 1990
Ordinanza | Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano | 26.11.2020
FIDEIUSSIONE ED ANTITRUST: LA COMPETENZA SPETTA ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
RESPINTA LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Giudice Sabbadini Gianni | 02.10.2018