NULLITA` DELLA CLAUSOLA DI CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI E PRESCRIZIONE
Pubblicato il da Avv. Valerio Sangiovanni
Testo massima
a) L’anatocismo bancario La sentenza in commento si occupa dell’annoso problema dell’anatocismo bancario. Le banche sono solite prevedere nei contratti il diritto di capitalizzare a determinate scadenze gli interessi. Il problema che si e` posto nel corso degli anni e` se la relativa clausola sia legittima. b) La nullita` della clausola La soluzione fatta propria dai piu` recenti orientamenti giurisprudenziali e` nel senso che la clausola di capitalizzazione sia nulla. L’art. 1283 c.c., difatti, consente l’apposizione di una clausola che preveda l’anatocismo in presenza di un uso. L’uso d’inserire una pattuizione del genere nei contratti (in particolare nelle norme uniformi bancarie) e` stato pero` reputato dalla Corte di Cassazione come un mero uso negoziale, e non come un uso normativo. Gli usi negoziali non sono in grado di derogare al divieto dell’art. 1283 c.c. c) La prescrizione del diritto alla ripetizione Affermata la nullita` della clausola di capitalizzazione, il cliente bancario puo` pretendere secondo la regola generale (art. 2033 c.c.) la restituzione degli interessi anatocistici che sono stati illegittimamente addebitati. La sentenza in esame si sofferma su tale aspetto, pervenendo al risultato che il termine di prescrizione (decennale) decorre non tanto dai singoli addebiti in conto corrente quanto piuttosto dal momento in cui il conto corrente viene chiuso. Obbligazioni pecuniarie Anatocismo Usi contrari Natura di usi normativi Diritto alla ripetizione Prescrizione Termine di decorrenza
Per i contratti bancari stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 deve escludersi l’esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell’art. 1283 c.c., con la conseguenza che e` nulla anche se oggetto di espressa pattuizione la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti gia` effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtu` della previsione contrattuale contraria all’art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca.
Testo del provvedimento
in allegato la sentenza e la nota in commento