NOTIFICAZIONE SENTENZA: fatta al procuratore ex art. 285 c.p.c. è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione
Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza
La notificazione della sentenza fatta al procuratore a norma dell’art. 285 c.p.c. è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o estinta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace. Detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell’ambito del processo ancora in vita e capace. E’, dunque, ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo comma dell’art. 330 c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Virgilio – Rel. Bertuzzi, con l’ordinanza n. 15674 del 5 giugno 2023.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
CIÒ IN RAGIONE DEL NUMERUS CLAUSUS DELLE IPOTESI DI NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Iannello | 29.03.2022 | n.1013
LA CAPACITÀ GIURIDICA SI ACQUISTA AL MOMENTO DELLA NASCITA E SI ESTINGUE CON LA MORTE DELLA PERSONA FISICA
Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 06.06.2013 | n.14360