NOTIFICA: per “persona di famiglia” non può intendersi qualunque persona si trovi presso l’abitazione

Pubblicato il da Dott. Arturo Pellegrino

Testo massima

In tema di notificazioni, ai fini della ritualità della notifica conseguente all’operatività della presunzione di consegna ai sensi dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ., per “persona di famiglia” non può intendersi qualunque persona si trovi presso l’abitazione ed attui “un comportamento da persona di famiglia”, bensì solo chi sia legato al notificatario da un vincolo formale e giuridicamente cogente di familiarità o affinità. 
E’ questo il principio affermato dalla quinta sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26501 del 17.12.2014. Nel caso di specie Tizio ricorreva, nei confronti del Ministero delle Finanze, per la cassazione di una sentenza emessa dalla nona sezione della C.T.R. Liguria, la quale, in una controversia concernete l’impugnazione di cartella esattoriale per Irpef, accoglieva l’appello principale dell’ Agenzia delle Entrate  e rigettava l’appello incidentale del contribuente ritenendo rituale la notifica del prodromico avviso di accertamento in quanto avvenuta presso il domicilio del contribuente a mani di una persona che si trovava in quel momento presso l’abitazione e attuava “un comportamento da persona di famiglia“. Tizio, tra i vari motivi del ricorso, deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’art. 139, comma 2, c.p.c., dato che l’avviso di accertamento prodromico alla cartella era stato notificato presso la sua abitazione a mani di Caio, in qualità di “suocero“, il quale, in realtà, non era né suocero né convivente del ricorrente. Ricordiamo che l’art.139 c.p.c. riguarda “la notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio”, ed in particolare il comma 2 stabilisce che “se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace“. Tizio chiedeva, quindi, alla Corte di Cassazione, di valutare la legittimità della notifica e stabilire se, ai fini dell’operatività della “presunzione di consegna“, per “persona di famiglia” potesse intendersi qualunque soggetto che si trovi presso l’abitazione ed attui “un comportamento da persona di famiglia”. La Corte, uniformatasi ai precedenti giurisprudenziali in materia (Cass. 6953/06, 322/07, 8306/11, 9277/12), interveniva stabilendo che “la qualità di persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda“, di chi ha ricevuto l’atto, si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo, quindi, sul destinatario dell’atto l’onere di fornire la prova contraria. Dunque, la ravvisata ritualità della notifica, da parte dei giudici d’appello, sulla base di una condizione di “apparenza”, se poteva ritenersi idonea ex ante, alla luce di quanto risultante all’ufficiale giudiziario al momento della notifica, non poteva certo reggere ex post, essendo intervenuta documentata contestazione da parte del notificatario che aveva provato l’inesistenza di qualsiasi rapporto di familiarità o convivenza con chi ha ricevuto l’atto. Per questi motivi la corte ha accolto il ricorso.

Testo del provvedimento

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