NOTIFICA: per il notificante si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario

Pubblicato il da Dott.ssa Claudia Simonetti

Testo massima

La notificazione di un atto processuale, ancorchè debba essere effettuata entro un termine determinato, si intende perfezionata, nei confronti del richiedente, al momento del compimento della formalità a lui direttamente imposta, ossia della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. 
E’ questo il principio di diritto richiamato dalla Cassazione civile, sezione seconda, con sentenza n.20712 pronunziata in data 10/09/2013 in materia di notificazione di atti processuali. In particolare, la sentenza de quo trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso la sentenza con la quale il giudice del gravame aveva ritenuto tardivo e dunque inammissibile l’appello da lui proposto atteso che lo stesso risultava pervenuto al destinatario oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello avrebbe erroneamente valutato la relata di notifica dalla quale risultava in modo inequivoco che la consegna del plico all’ufficiale giudiziario era avvenuta nei termini ex lege, ovvero quando mancavano ancora due giorni alla scadenza del termine breve di trenta giorni per proporre il gravame. Ebbene, la Suprema Corte, chiamata a pronunziarsi sul caso de quo, ha rilevato la tempestività dell’atto di appello proposto dal ricorrente, in virtù del principio secondo il quale una volta che il notificante abbia consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi per lui perfezionata, senza che possa in alcun modo a lui addebitarsi l’eventuale ritardo con cui l’ufficiale giudiziario abbia proceduto alla notificazione al destinatario. A sostegno di ciò, gli ermellini in motivazione hanno addotto l’orientamento giurisprudenziale prevalente in tema di notifiche secondo cui la tempestività della consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario va valutata sulla base di elementi che offrano sufficienti garanzie di certezza. In particolare, la relativa prova può essere desunta anche dal timbro apposto su tale atto ai fini della liquidazione delle spese di notifica. (Cass.civ. 13640 del 30/05/13, Cass.civ.sez.unite 14294 del 20/06/2007, Cass.civ. 390 del 11/01/2007, Cass.civ.15797 del 28/07/2005, Cass.civ. 6836 del 01/04/2005) In conclusione, dunque, i giudici di legittimità, rilevato che, nel caso de quo, dal timbro apposto a tergo dell’atto di appello, recante la data e la sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, risultasse l’avvenuto pagamento dei diritti di notifica e delle relative tasse erariali nel termine legale previsto per la notifica, hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata.

Testo del provvedimento

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