MUTUO – USURA: al contratto stipulato dopo l’entrata in vigore del D.M. 25/3/03, si applica il “tasso soglia di mora”
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco
In materia di usura, al contratto, stipulato dopo l’entrata in vigore del D.M. 25/3/03, si applica il “tasso soglia di mora”, sommando al Tegm il 2,1%, maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, della legge 108/96.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Genova, Giudice Andrea Del Nevo, con la sentenza n. 2102 del 13 settembre 2023.
La società attrice chiedeva venisse dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato dalla stessa con la banca convenuta in data 28/11/2007, per l’importo di 1.800.000,00, in quanto sarebbero stati pattuiti tassi di interessi moratori usurari ab origine, che avrebbero determinato la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c., con la conseguente restituzione di quanto versato in eccedenza.
Secondo la prospettazione attorea, infatti, la Banca era tenuta a restituire tutti gli interessi, anche corrispettivi, illegittimamente applicati al Cliente, rimanendo quest’ultimo obbligato alla restituzione del solo capitale finanziato.
Il Tribunale ligure ha ritenuto di non accogliere le domande attrici, perché:
– al contratto in esame, stipulato dopo l’entrata in vigore del D.M. 25/3/03, si applicava il “tasso soglia di mora”, sommando al Tegm il 2,1%, maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, della legge 108/96.
– quello originariamente pattuito risultava di conseguenza molto inferiore a tale tasso.
– le “voci promesse e convenute”, indicate genericamente nella sola perizia attrice, e la penale per estinzione anticipata del mutuo, non potevano concorrere nel calcolo del Teg, trattandosi di eventi futuri ed eventuali, non considerati nei calcoli iniziali.
Tutte le domande attrici, pertanto, sono state rigettate. Spese di lite compensate.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: PER LA DETERMINAZIONE DEL TEGM È NECESSARIA LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEI DECRETI MINISTERIALI
TALE ONERE NON PUÒ ESSERE SUPERATO CON LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI EQUIPOLLENTI, COME I COMUNICATI STAMPA BANCA D’ITALIA
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 11.09.2019 | n.651
USURA: IL TASSO SOGLIA PER GLI INTERESSI MORATORI È IL TEGM MAGGIORATO DI 2,1 PUNTI ED AUMENTATO DELLA METÀ
IN ASSENZA DI UNA PREVISIONE LEGISLATIVA E PER EVITARE IL CONFRONTO TRA GRANDEZZE DISOMOGENEE
Sentenza | Tribunale di Pescara, Cleonice Gabriella Cordisco | 05.02.2020 | n.112
USURA: NON SI CONFIGURA SE IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA DERIVA DALLA SOMMA DI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
LE SINGOLE VOCI ASSOLVONO A FUNZIONI DISTINTE
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli | 21.03.2022 | n.416