MUTUO: la clausola floor non è uno strumento derivato implicito
Pubblicato il da Redazione
Con riferimento al tasso minimo (clausola cosiddetta floor) contenuta nel contratto di mutuo, deve ritenersi osservato il requisito della determinatezza, laddove la collocazione di tale previsione contrattuale sia in calce all’analitica determinazione del tasso nominale annuo, sicché anche tale tasso minimo non potrà che essere calcolato sulla base dei medesimi parametri indicati
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO CON CLAUSOLA FLOOR: NON CONFIGURA UN DERIVATO FINANZIARIO IMPLICITO
OCCORRE CHE LA PATTUIZIONE DI UN RENDIMENTO MINIMO SIA CHIARA E TRASPARENTE
Sentenza | Tribunale di Modena Giudice Giuseppe Pagliani | 19.09.2018 | n.1552
CLAUSOLA FLOOR: LECITA OVE CONTRATTUALIZZATA IN FORMA CHIARA E TRASPARENTE
TALE PATTUIZIONE NON INTEGRA IN ALCUN MODO UN CONTRATTO DERIVATO CD. INTEREST FLOOR
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice G. Cordisco | 04.04.2018 | n.142
MUTUO – OPZIONE FLOOR: VALIDA SE PREVISTA IN MODO CHIARO E BEN COMPRENSIBILE
NESSUN OBBLIGO DI PREVEDERE UNA CONTESTUALE CLAUSOLA CAP
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Dott.ssa Marina Valente | 20.11.2017 | n.460