MUTUO: è determinabile il tasso di interessi con rinvio a criteri alternativi (IRS, EURIBOR, LIBOR)
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco
La clausola di applicazione del tasso di interesse del contratto di mutuo fondiario, che rinviava a parametri esterni sulla scorta di criteri alternativi (IRS, EURIBOR, LIBOR), non è indeterminata bensì determinata per relationem e perfettamente valida.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Bergamo, Giudice Maria Magrì, con la sentenza n. 2834 del 31 dicembre 2022.
I mutuatari contestavano la validità del contratto poichè la clausola di applicazione del tasso di interesse sarebbe stata nulla per indeterminatezza perché in violazione del disposto dell’art. 1346 c.c. in quanto rinviava a criteri alternativi (IRS, EURIBOR, LIBOR).
Il giudice ha osservato che secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto di cui all’art. 1346 c.c., la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284 c.c.) può legittimamente avvenire anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, tali da escludere ogni margine di discrezionalità.
Infatti “in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest’ultimo sia desumibile dal contratto con l’ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione.
E ancora: “in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere – ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell’art. 1284, comma 3, c.c. – un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse; qualora il tasso convenuto sia variabile è idoneo, ai fini della sua precisa individuazione, il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.
Nel caso di specie è stato osservato che il contratto prevedeva:
A) un tasso fisso nominale annuo del 3%, da applicarsi dal giorno della stipula fino alla fine del trimestre solare successivo;
B) alla scadenza del periodo iniziale a tasso fisso, la concessione alla parte mutuataria la facoltà (esercitabile secondo le modalità previste in contratto) di chiedere il prolungamento del tasso fisso sino al termine del 3° anno successivo. In tal caso, il tasso fisso viene calcolato aggiungendo uno spread di 1,50 punti all’IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) 2 anni pubblicato su “Il sole 24 ore”, rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la fine del mese solare precedente la data di decorrenza del periodo a tasso fisso;
C) in caso di mancato esercizio della facoltà sopra descritta e, comunque, per il periodo successivo e fino alla scadenza del contratto, il tasso del mutuo determinabile in misura variabile, aggiungendo uno spread di 1,75 in più dell’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi, quotato il secondo giorno lavorativo antecedente la fine di ogni trimestre solare di ogni anno e come rilevato sulla stampa specializzata. In caso di variazione del parametro di indicizzazione applicato, il nuovo tasso di interesse viene applicato a decorrere dall’ 1/1, 1/4, 1/7, 1/10 successivo al giorno della quotazione, e rimane in vigore per la durata di ogni trimestre solare. In assenza di rilevazione dell’Euribor, con le stesse modalità di cui sopra è previsto, quale parametro di indicizzazione, l’utilizzo del LIBOR 3 mesi, riferito all’EURO.
L’entità del tasso di interesse da applicare a ciascuna rata è quindi specificamente ed univocamente determinata nelle diverse ipotesi sopra richiamante con le lettere da A, B e C, essendo il riferimento ai diversi criteri IRS, EURIBOR e LIBOR applicabile in via univoca e alternativa solo al verificarsi delle condizioni indicate nelle singole clausole.
Alla luce di tale motivazione il Tribunale ha rigettato la domanda con condanna dei mutuatari al pagamento delle spese.