MUTUI: il piano di ammortamento alla francese non comporta anatocismo

Pubblicato il da Avv. Maria Luigia Ienco

Testo massima

Non è concettualmente configurabile
il fenomeno anatocistico con riferimento al mutuo con ammortamento c.d. alla
francese, difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso
dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente
definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto
ex art. 1283 c.c.

 

Domandare l’accertamento
dell’anatocismo in un mutuo sul presupposto che il piano di ammortamento c.d.
alla francese comporti un automatico effetto anatocistico comporta la
temerarietà della domanda ex art. 96 cpc.

 

È quanto affermato dal Tribunale di Verona, in persona del dott. Andrea
Mirenda, con sentenza n. 758 del 24.03.2015

 

Nel caso di specie, l’attrice-mutuataria conveniva in giudizio la banca
mutuante, al fine di accertare l’illeicità e la conseguente gratuità del
contratto di mutuo stipulato con quest’ultima, in quanto asseritamente viziato
da un illecito fenomeno anatocistico ex art.1283 cc, essendo il piano di
ammortamento sviluppato secondo il modello c.d. alla francese, nonché affetto
da indeterminatezza dei tassi d’interesse ed usura oggettiva.

 

Il Giudice ha, in primis, respinto
la doglianza sul punto dell’indeterminatezza del tasso d’interesse, verificato
che nel piano di ammortamento erano invero espressi gli importi di tutte le
rate costanti del mutuo nonché il costo complessivo di esso e l’importo
complessivamente dovuto in restituzione, così da non residuare margini di
indeterminatezza.

 

Esclusa, altresì, l’usura c.d. oggettiva a seguito di c.t.u. contabile, il
Giudice, circa la questione dell’indebito anatocistico ha, in maniera del tutto
condivisibile, affermato che “non è
concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al mutuo
con ammortamento c.d. alla francese, difettando – in sede genetica del negozio
– il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un
interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo
dell’interesse composto ex art. 1283 c.c”.

 

Invero, il metodo di calcolo della tradizionale rata costante espressa nel
piano di ammortamento (rata contenente la restituzione frazionale del capitale
e dell’interesse fissato per il mutuo) si risolve in una formula complessa di
calcolo del futuro interesse
corrispettivo “da versare”
, estranea dunque alla disciplina imperativa di
cui all’art. 1283 c.c.

 

Come noto, infatti, il piano di ammortamento alla francese è strutturato
secondo lo schema che segue

 

RATA = QUOTA INTERESSI + QUOTA CAPITALE

QUOTA CAPITALE

RATA (COSTANTE) – QUOTA INTERESSI

 

QUOTA INTERESSI

CAPITALE RESIDUO (PERIODO PRECEDENTE) X TASSO DI INTERESSE (RAPPORTATO AL
PERIODO) – NELLA PRIMA RATA GLI INTERESSI SI CALCOLANO SULLA SOMMA CONCESSA
IN MUTUO

CAPITALE RESIDUO

 

CAPITALE RESIDUO (PERIODO PRECEDENTE) – QUOTA CAPITALE

 

Tale sistema garantisce per il mutuatario la possibilità di conoscere sin
dall’accensione del mutuo l’importo delle singole rate (costanti nel tempo) e
così programmare il rimborso.

 

Nel confermare un consolidato orientamento, il Giudice veronese è giunto a
sancire persino la temerarietà della domanda ex art. 96 cpc, con aggravio di
spese per la parte attrice, avendo sostenuto in giudizio principi palesemente
contrari al dettato normativo e/o comunque all’affermata linea interpretativa
della giurisprudenza.

 

Sostenere in giudizio l’indebito anatocistico, sul solo presupposto della
compilazione del piano di ammortamento secondo il modello “alla francese”
equivale, in definitiva, ad agire “con
mala fede o colpa grave”.

 

Per approfondimenti sul tema si consulti la seguente giurisprudenza:

 

MUTUO: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE
NON COMPORTA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI

CIASCUNA RATA COMPORTA LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DI TUTTI (ED
UNICAMENTE DE)GLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI
RIFERISCE

In materia di mutui, il metodo di
ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati
unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo
corrispondente a quello di ciascuna rata.

In altri termini, nel sistema
progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed
unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si
riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove
la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.

Ciò non comporta capitalizzazione
degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono
a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia
sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate
precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata
immediatamente precedente.

Il mutuatario, con il pagamento di
ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel
momento, coerentemente con il dettato dell’art. 1193 c.c., quindi inizia ad
abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi
maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.

Tribunale di Siena, dott.
Stefano Caramellino 17-07-2014

MUTUI: VALIDO L’AMMORTAMENTO ALLA
FRANCESE IN QUANTO APPLICA L’INTERESSE SEMPLICE

IN CASO DI INADEMPIMENTO, L’EFFETTO ANATOCISTICO PRODOTTO DAGLI INTERESSI
DI MORA È NORMATIVAMENTE DISCIPLINATO E CONSENTITO

In materia di contratto di mutuo, è
legittimo il sistema di ammortamento c.d. alla francese, che garantisce il
rispetto della regola dell’interesse semplice, non producendo interessi
anatocistici.

In caso di inadempimento, è lecito
l’effetto anatocistico prodotto dal meccanismo per il quale gli interessi di
mora vengono computati sulle rate impagate – comprensive di capitale ed
interessi – in quanto espressamente consentito dall’art.3 della Delibera Cicr
9.2.2000.

Tribunale di Milano,
dott.ssa Laura Cosentini 05-05-2014 n.5733

MUTUI: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE
NON IMPLICA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE

GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI UNICAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE
DECRESCENTE, PER CUI NON SI VERIFICA ANATOCISMO

Il metodo di ammortamento c.d. “alla
francese” non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione
degli interessi, comportando infatti che gli interessi vengano comunque
calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo
corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

In altri termini, nel sistema
progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed
unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si
riferisce.

Tale metodo di calcolo esclude
anche, di conseguenza, che vi sia alcuna discordanza tra il tasso pattuito per
iscritto e quello eventualmente effettivo.

Tribunale di Pescara,
dott.ssa Anna Fortieri 10-04-2014

 

MUTUI BANCARI: È LEGITTIMO IL PIANO
DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE

IL METODO NON IMPLICA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI, POICHÉ GLI
STESSI VENGONO CALCOLATI UNICAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE E
PER IL PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DI CIASCUNA RATA

In particolare, afferma il Tribunale
che il sistema cd. “alla francese” prevede il rimborso del capitale mutuato
attraverso rate costanti, in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta
progressivamente, mentre la quota di interessi progressivamente decresce.

Tribunale di Benevento,
dott.ssa Antonietta Genovese 19-11-2012 n.1936

 

MUTUO: VALIDO IL PIANO DI
AMMORTAMENTO PROGRESSIVO ALLA “FRANCESE”

NON SI VERIFICA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO IN QUANTO GLI INTERESSI SI
CALCOLANO SULA QUOTA DI CAPITALE DECRESCENTE

Nel contratto di mutuo basato su
ammortamento progressivo “alla francese” non si verifica alcun
fenomeno anatocistico se la quota degli interessi viene computata sul debito
residuo del periodo precedente, giacché gli interessi vengono quantificati
soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo
corrispondente a quello di ciascuna rata.

La manifesta infondatezza di una
opposizione, incentrata su erronei ed inappropriati assunti giuridici e
destituita di qualsiasi supporto probatorio, costituendo espressione di uno
strumentale e dilatorio esercizio dell’attività processuale e, dunque, di un
agire gravemente colposo, non sorretto dal doveroso impiego di quella diligenza
che avrebbe consentito alla parte di avvertire agevolmente l’ingiustizia della
propria domanda, integra una ipotesi di lite temeraria, sanzionabile ex art.
96, comma 3, cpc.

Sentenza | Tribunale di
Salerno dott. Alessandro Brancaccio | 30-01-2015 | n.587

Testo del provvedimento

MUTUI: il piano di ammortamento alla francese non comporta anatocismo - Ex Parte Creditoris