MORATORIA MUTUO: non può essere concessa per le posizioni classificate “a default”
Pubblicato il da Dott.ssa Fabrizia Abbate
La richiesta di moratoria interna formulata alla Banca è cosa ben diversa dalla sospensione del cd Cura Italia perchè del tutto rimessa alla valutazione di “merito creditizio” operata dalla Banca, anche perchè concessa senza l’intervento di Consap per il pagamento di quota parte degli interessi compensativi.
In tal senso è legittimo il diniego dell’Istituto di Credito laddove la posizione per la quale è richiesta la moratoria sia classificata “a default”, in ragione del fatto che l’art. 2 comma 477 lett. a) della Legge 244/2007 prevede l’esclusione dalla richiesta di sospensione dei mutui che presentano al momento della presentazione della domanda ritardi nei pagamenti superiori a novanta giorni consecutivi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Vallo della Lucania, Giudice Carmine Esposito con l’ordinanza del 15 febbraio 2021.
Nella vicenda esaminata un mutuatario agiva in via d’urgenza per ottenere la sospensione delle rate del mutuo stipulato con la Banca ai sensi del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (cd. Cura Italia), rappresentando di essere titolare di un’attività di ristorazione, unica fonte di sostentamento della sua famiglia, attività che era cessata a causa del lockdown.
Il ricorrente rappresentava altresì che le richieste in tal senso avanzate alla Banca, erano rimaste illegittimamente inevase, essendo l’istituto di credito obbligato a concedere la predetta sospensione.
Si costituiva in giudizio la Banca, contestando gli assunti di parte ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, in accoglimento delle argomentazioni della resistente, rilevava preliminarmente che il ricorrente aveva fatto pervenire a mezzo pec una richiesta di moratoria interna, cosa ben diversa dalla sospensione del cd. Cura Italia, in quanto del tutto rimessa alla valutazione di “merito creditizio” operata dalla Banca.
Posto che l’art. 2 comma 477 lett. a) della Legge 244/2007 prevede l’esclusione dalla richiesta di sospensione dei mutui che presentano al momento della presentazione della domanda ritardi nei pagamenti superiori a novanta giorni consecutivi, ad avviso del Giudice l’Istituto di Credito aveva correttamente rigettato la richiesta stante la classificazione a default della sua posizione già dal gennaio 2020.
Rilevato altresì che solo successivamente la sospensione delle rate del mutuo prima casa è stata estesa anche agli imprenditori individuali ed ai piccoli imprenditori (L.40/2020 del 5 giugno 2020 di conversione del decreto Liquidità), il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito del fumus boni iuris ed ha rigettato la domanda, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.