Modalità di intervento della forza pubblica nelle esecuzioni di rilascio di immobili
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L’Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti della Corte d’Appello di Napoli, con missiva dell’11 giugno 2022 in persona del dirigente dr. Aniello Di Blasio, indirizzata all’Ordine degli Avvocati, ha fornito chiarimenti sulle modalità di intervento della forza pubblica nelle esecuzioni di rilascio di immobili, precisando che: spetta al solo Ufficiale Giudiziario che procede all’esecuzione la valutazione dell’opportunità di assistenza della forza pubblica che quindi non può essere richiesta né dalla parte istante né dal suo procuratore.
LA NORMA
Art. 513 co. 2 cpc
«Ricerca delle cose da pignorare
[…] Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.»
Di seguito si trascrive integralmente il testo delle indicazioni operative
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Accade di frequente che nell’ambito delle esecuzioni di rilascio di immobili il procuratore di parte istante richieda formalmente sia all’Ufficiale Giudiziario procedente che allo stesso Ufficio NEP l’intervento e l’assistenza della forza pubblica, anche senza motivazioni oggettive.
Si segnala a tal proposito che la valutazione circa la necessità di richiedere l’ausilio delle forzedell’ordine in tema di sicurezza pubblica rientra nell’ambito dell’esclusiva competenza dell’Ufficiale Giudiziario procedente.
L’art. 608 C.P.C. richiama infatti espressamente quanto disposto dall’art. 513 C.P.C., secondo cui “Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.”
Solo l’Ufficiale Giudiziario che procede all’esecuzione può, valutate tutte le circostanze del caso, decidere di richiedere l’assistenza della forza pubblica, che quindi non può essere richiesta né dalla parte istante né dal suo procuratore.
A tal uopo si precisa, altresì, che in tema di rilascio immobili sarà cura dell’Ufficiale Giudiziario procedere alla comunicazione, inviata a mezzo PEC, al competente Commissariato di Polizia territoriale almeno 3 giorni prima come concordato con le competenti autorità centrali.
Tanto premesso questa Dirigenza
chiede
all’autorevole Consiglio dell’Ordine Avvocati Napoli di voler comunicare ai propri iscritti tale modalità operativa d’ora in avanti, esortando i sig.ri avvocati dal non inviare istanze a mezzo PEC all’Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti richiedendo la partecipazione e l’assistenza della forza pubblica, soprattutto in tema di sfratti.
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LE OSSERVAZIONI
In tema di rilascio immobili sarà cura dell’Ufficiale Giudiziario, effettuate le valutazioni sulla necessità di procedere attraverso l’impiego della forza pubblica, procedere alla richiesta di assistenza attraverso comunicazione, inviata a mezzo PEC, al competente Commissariato di Polizia territoriale almeno 3 giorni prima.
Pertanto, non sarà più necessario che gli avvocati inviino istanze a mezzo PEC all’Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti richiedendo la partecipazione e l’assistenza della forza pubblica, soprattutto in tema di sfratti.