MEZZI DI PROVA: l’attività di valutazione degli elementi probatori è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito

Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco

MEZZI DI PROVA: l’attività di valutazione degli elementi probatori è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito

La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, se non per il vizio di omissione dell’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, tale che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Tassone, con l’ordinanza n. 4512 del 20 febbraio 2024.

La società ricorrete proponeva, avanti al Tribunale di Modena, opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale le si intimava di pagare ai resistenti opposti l’indennità di occupazione dell’immobile di loro proprietà-  la cui detenzione era stata concessa alla predetta società in forza di contratto preliminare di locazione- il deposito cauzionale di cui al contratto definitivo di locazione non versato dalla conduttrice, l’imposta di registro e l’indennità ex art. 1591 cod. civ. per i mesi di gennaio e febbraio 2016, poiché, nonostante la riconsegna materiale delle chiavi, essendo la conduttrice receduta a far data dal 31.12.2015, l’obbligazione di restituzione del bene non poteva dirsi correttamente adempiuta, avendo la medesima lasciato nei locali molti beni mobili di sua proprietà.

Con sentenza, il Tribunale di Modena revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente a pagare una somma di importo maggiore rispetto a quello ingiunto dai locatori.

Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva appello e chiedeva che, in riforma della decisione impugnata, le domande dei convenuti fossero rigettate.

Con sentenza, la Corte d’Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello, condannava l’appellante a pagare una somma minore, rispetto a quella riconosciuta in prime cure, e compensava le spese di lite.

Avverso tale sentenza la società ricorrete ha proposto ricorso, denunciando in particolare che la corte di merito aveva errato nel desumere dall’atto di ricognizione dei beni eseguito dall’ufficiale giudiziario l’appartenenza degli stessi a sé medesima e, comunque, una errata ricostruzione del fatto sulla base di un errato apprezzamento delle prove a supporto delle domande di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.

La Suprema Corte, evidenziato il principio per il quale “La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, se non per il vizio di omissione dell’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari”, ha dichiarato inammissibile il ricorso con condanna alle spese di lite.

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