MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza utile

Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza utile

In tema di mediazione obbligatoria per le controversie bancarie, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010, nei casi in cui il giudizio venga introdotto con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.  

L’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2020 dispone che “l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”

Ciò significa che, laddove l’inosservanza dell’obbligo in parola di esperire la mediazione non sia stato né eccepito dal convenuto – che nel caso dell’opposizione a decreto ingiuntivo è l’opponente, quale debitore sostanziale della pretesa introdotta ab origine con l’azione monitoria – né rilevato d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza utile, non possa essere dichiarata l’improcedibilità dell’actio e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Simona Di Rauso, con la sentenza n. 1033 del 14 marzo 2023.

Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che il giudice non aveva rilevato d’ufficio la mancata mediazione e né si era espresso sulla richiesta di concessione del termine per esperirla, pure avanzata dall’opposta.

Dal canto suo l’opponente non aveva formulato l’eccezione nella prima difesa utile successiva all’omesso adempimento relativo alla mediazione, ma all’udienza in cui la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Pertanto, l’eccezione di improcedibilità era da considerarsi tardiva e andava disattesa.

Per questo motivo, il Giudice ha rigettato l’opposizione, confermato il decreto ingiuntivo e condannato il debitore alla refusione delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

LA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CIVILI PRINCIPALI: MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

IL MEDIATORE SPIEGA LE RECENTI INNOVAZIONI LEGISLATIVE

Articolo Giuridico | 17.04.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/la-mediazione-nelle-controversie-civili-principali-modifiche-ed-entrata-in-vigore

MEDIAZIONE: VA PRESENTATA PRESSO UN ORGANISMO NEL LUOGO DEL GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER LA CONTROVERSIA

LA COMPETENZA DELL’ORGANISMO È DEROGABILE SU ACCORDO DELLE PARTI

Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Marinaro | 09.01.2023 | n.4176

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-va-presentata-presso-un-organismo-nel-luogo-del-giudice-territorialmente-competente-per-la-controversia

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: SE ESPERITA OLTRE IL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE, DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO

RILEVA LA COLPEVOLE INERZIA DELLA PARTE ONERATA

Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Luciano Ferrara | 23.03.2021 | n.799

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-se-esperita-oltre-il-termine-assegnato-dal-giudice-determina-limprocedibilita-del-giudizio

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: L’IMPROCEDIBILITÀ DEVE ESSERE ECCEPITA O RILEVATA NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA

TARDIVA OVE L’ECCEZIONE È SOLLEVATA CON LE NOTE CONCLUSIONALI

Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Claudia Dal Martello | 26.11.2020 | n.1956

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-limprocedibilita-deve-essere-eccepita-o-rilevata-non-oltre-la-prima-udienza 

MEDIAZIONE: LA MANCATA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO COMPORTA L’IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

L’IMPROCEDIBILITÀ VERIFICATASI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE NON PUÒ DI PER SÉ COMPORTARE LA CADUCAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO GIÀ EMESSO

Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Antonio Costanzo | 18.09.2020 | n.1279

 https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-la-mancata-attivazione-del-procedimento-comporta-limprocedibilita-del-giudizio-di-opposizione

CONTRATTI BANCARI: OBBLIGATORIO ESPERIRE PRELIMINARMENTE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

LA MANCANZA DEVE ESSERE ECCEPITA DAL CONVENUTO, A PENA DI DECADENZA, O RILEVATA D’UFFICIO DAL GIUDICE, NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA

Ordinanza | Tribunale di Salerno, Giudice Guerino Iannicelli | 23.07.2019 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-bancari-obbligatorio-esperire-preliminarmente-il-procedimento-di-mediazione

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