MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: in sede di opposizione a D.I. l’onere è a carico del debitore-opponente

Pubblicato il da Avv. Catia La Torraca

Testo massima

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il soggetto sul quale grava l’onere della mediazione obbligatoria è l’opponente. In caso di mancata presentazione della relativa domanda, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Avendo tale giudizio natura impugnatoria, in caso di mancata proposizione dell’istanza, ciò che diviene improcedibile è la domanda proposta con l’atto di citazione in opposizione, finalizzata ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, e non già la domanda proposta dall’opposto nel ricorso introduttivo, a fronte della quale vi è già stata una delibazione da parte del giudice con la pronuncia del decreto monitorio, del quale si intende ottenere la revoca con l’opposizione. Questi i principi espressi dal Tribunale di Nola, in persona del dott. Lorenzo Corona, con la sentenza n. 691 del 3 marzo 2016, sull’obbligo di attivazione del procedimento di mediazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel caso in esame l’ingiunto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola. Il Giudice, rilevato che la causa rientrava tra quelle per le quali l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità, onerava le parti di presentare la relativa domanda, ai sensi dell’art. 5, II comma del d. lgs. n. 28/2010. Rilevato che nessuna delle parti provvedeva, ha ritenuto che, avendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo natura impugnatoria, in caso di mancata proposizione dell’istanza di mediazione diviene improcedibile la domanda proposta con l’atto di citazione in opposizione finalizzata ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto e non già la domanda proposta dall’opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, a fronte della quale vi è già stata una delibazione da parte del giudice con la pronuncia del decreto ingiuntivo, del quale si intende ottenere la revoca con l’opposizione. Ad avviso del giudice, la correttezza di tale conclusione si evince dall’analisi della complessiva disciplina del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed in particolare, dalla lettura della disposizione di cui all’art. 653 c,p.c. ai sensi della quale, ove venga dichiarata l’estinzione del giudizio di opposizione, ciò che viene meno non è la domanda proposta in sede monitoria dal creditore ma la domanda dell’opponente volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che quest’ultimo, in seguito alla dichiarazione di estinzione, diviene definitivo ed acquista efficacia esecutiva, ove non ne sia già munito. Sulla base di tali considerazioni, ha dichiarato l’opposizione improcedibile, con conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Nola, già dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c..  Si tratta di una pronuncia conforme alla tesi interpretativa che ha da ultimo ricevuto l’avallo della Suprema Corte la quale, con sentenza n. 24629 pubblicata il 3/12/2015, ha ritenuto anch’essa che il soggetto sul quale grava l’onere della mediazione obbligatoria è l’opponente e che, in caso di mancata presentazione della relativa domanda, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio di opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le conclusioni del giudice nolano disattendono invece l’opposto orientamento giurisprudenziale di merito che ritiene incombente sul creditore opposto l’onere dell’attivazione, atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che l’azione cui si riferisce il legislatore con l’art. 5 d.lgs. 28/2010 è la domanda monitoria, non già l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della stessa (cfr. Ordinanza Tribunale di Firenze, dott. Riccardo Guida 17-01-2016, e Sentenza Tribunale di Busto Arsizio, dott.ssa Maria Eugenia Pupa, 03.02.2016, 199). Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista: MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE È CARICO DEL CREDITORE IN MANCANZA, LA DOMANDA MONITORIA È IMPROCEDIBILE Sentenza, Tribunale di Busto Arsizio, dott.ssa Maria Eugenia Pupa, 03-02-2016 n. 199 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-nel-giudizio-di-opposizione-a-d-i-l-onere-e-carico-del-creditore.html MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE È A CARICO DELL’OPPOSTO IN MANCANZA, LA DOMANDA DEL CREDITORE È IMPROCEDIBILE E IL TITOLO MONITORIO VA REVOCATO Ordinanza, Tribunale di Firenze, dott. Riccardo Guida 17-01-2016 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-in-sede-di-opposizione-a-d-i-l-onere-e-a-carico-dell-opposto.html MEDIAZIONE: L’ONERE È A CARICO DI CHI PROPONE L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO NON HA ALCUNA RILEVANZA IL DIVERSO REGIME INERENTE L’ONERE DELLA PROVA Sentenza, Corte di Cassazione, Sez. terza, Pres. Rel. Vivaldi 03-12-2015 n.24629 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-l-onere-e-a-carico-di-chi-propone-l-opposizione-a-decreto-ingiuntivo.html MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I., IL DEBITORE HA L’ONERE DI ATTIVARLA E DI PARTECIPARVI LA MANCATA COMPARIZIONE DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’OPPOSIZIONE E LA CONFERMA DEL DECRETO INGIUNTIVO Sentenza, Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini, 21.04.2015 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-nel-giudizio-di-opposizione-a-d-i-il-debitore-ha-l-onere-di-attivarla-e-di-parteciparvi.html MEDIAZIONE: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, L’ONERE RICADE SUL DEBITORE IN MANCANZA, L’OPPOSIZIONE È IMPROCEDIBILE E L’INGIUNZIONE DIVIENE DEFINITIVA Sentenza, Tribunale di Bologna, dott.ssa Paola Matteucci, 20.01.2015 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-in-sede-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-l-onere-ricade-sul-debitore.html MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DEVE ESSERE INTENTATA DALL’OPPONENTE IL MANCATO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE DA PARTE DELL’OPPONENTE DETERMINA IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL DECRETO INGIUNTIVO Sentenza, Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini, 30-10-2014  http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-nel-giudizio-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-deve-essere-intentata-dall-opponente.html ?

Testo del provvedimento

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: in sede di opposizione a D.I. l’onere è a carico del debitore-opponente - Ex Parte Creditoris