MEDIAZIONE: l’improcedibilità va eccepita o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza
Pubblicato il da Avv. Marco Eduardo Acampora - aggiornato il
In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Graziosi, con l’ordinanza n. 25155 del 10 novembre 2020.
La proprietaria di un immobile agiva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Milano al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali causati all’appartamento di sua proprietà dal conduttore e di importo complessivo ben inferiore a cinquemila euro. Il Giudice di Pace di Milano, sebbene non fosse stata esperitala la mediazione, con sentenza del 16 ottobre 2014, accoglieva la domanda risarcitoria. Il soccombente locatario proponeva appello innanzi al Tribunale di Milano. Quest’ultimo, ribaltando la pronuncia del Giudice di Pace, accoglieva il gravame proposto e condannava l’appellata proprietaria a rifondere l’appellante locatario delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale decisione, la soccombente proponeva ricorso in Cassazione.
La Corte ha chiarito che nelle controversie sottoposte per legge all’obbligo di mediazione, ove non vi provveda la parte avente interesse (nel caso di specie la proprietaria danneggiata), e si concluda utilmente il primo grado di giudizio senza che né il convenuto né, d’ufficio, il giudicante sollevino la questione, ai sensi del II comma dell’art. 5 del d. lgs. 28/2010, il Giudice potrà, anche in appello, disporre l’espletamento della mediazione, solo in due ipotesi:
– qualora reputi che ciò sia opportuno, valutate le caratteristiche della controversia;
– e sempre che la mediazione stessa non sia contraria ai principi di concentrazione e ragionevole durata del processo.
Nel caso di specie non ricorre nessuna delle circostanze evidenziate.
Ne deriva che la proposizione per la prima volta in appello dell’eccezione relativa alla mancanza della mediazione proprio da parte della proprietaria –presunta danneggiata- che avrebbe dovuto introdurla, non solo è questione manifestamente infondata, ma addirittura: “approssima assai l’utilizzazione del ricorso per cassazione all’abuso del diritto processuale”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: MEDIAZIONE OBBLIGATORIA A CARICO DEL CREDITORE OPPOSTO
LE SEZIONI UNITE COMPONGONO IL CONTRASTO CON UN PERCORSO INTERPRETATIVO DI CARATTERE TESTUALE, LOGICO E SISTEMATICO
Sentenza | Cass. civ., Sezioni Unite, Pres. Travaglino Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19596
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