MANIPOLAZIONE EURIBOR: esclusa per il periodo precedente al 2005-2008

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MANIPOLAZIONE EURIBOR: esclusa per il periodo precedente al 2005-2008

Il solo fatto che nel contratto sia stato previsto il richiamo all’indice Euribor, anche considerando che questo sia stato alterato, non implica la nullità del richiamo in sé, e, in particolare, non implica l’indeterminatezza della clausola, al contrario, essendo chiaramente indicato il richiamo all’indice Euribor e con esso i criteri di determinazione del tasso. In mancanza di prova di una diretta responsabilità dell’istituto bancario nell’alterazione del tasso, si deve concludere che la clausola di richiamo al tasso Euribor, in sé, non possa essere considerata nulla.

In tema di annullamento del contratto per errore essenziale relativo all’affidabilità dell’indice Euribor ai fini della determinazione del tasso di interesse, la dedotta illegittimità del tasso riguarda il periodo 2005-2008, per cui non può essere dedotto per i rapporti sorti prima di tale periodo. Per l’effetto, in mancanza di allegazioni precise o prove in ordine alla sussistenza di un errore essenziale e (soprattutto) riconoscibile dalla controparte, la domanda di annullamento deve essere respinta.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Sassari, Giudice Giovanna Maria Mossa, con la sentenza n. 1238 del 12 dicembre 2020.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

MANIPOLAZIONE EURIBOR: danno risarcibile solo se è provato lo scostamento artificioso
La clausola contrattuale che rinvia a Euribor non può essere nulla come conseguenza “a valle” dell’intesa restrittiva a monte
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LA NULLITÀ DI CUI ALLA NORMATIVA ANTITRUST NON PUÒ ESSERE FATTA VALERE DAI TERZI CHE SUBISCONO SOLO CONSEGUENZE INDIRETTE
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Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti | 13.12.2018 | n.821

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