LIMITE DI FINANZIABILITA’: la violazione non comporta la nullità del contratto di mutuo

Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il

Provvedimento segnalato dall’Avv. Ernesto Giardino del foro di Cosenza

Il limite di finanziabilità dei mutui fondiari è una disposizione imperativa che non incide sul sinallagma contrattuale, ma investe esclusivamente il comportamento della banca tenuta ad attenersi al limite prudenziale stabilito dall’art 38, comma secondo, del D.L.vo 385/93 e dalla circolare del CICR del 22 aprile 1995, la violazione potrà comportare l’irrogazione delle sanzioni previste dall’ordinamento bancario, qualora ne venga accertata la violazione a seguito dei controlli che competono alla Banca d’Italia, nonché eventuale responsabilità, senza ingenerare una causa di nullità, parziale o meno, del contratto di mutuo.

L’art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, non riguarda anche gli interessi moratori, pertanto, la verifica del superamento della soglia usuraria non è in concreto praticabile con riferimento a tale categoria di interessi.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Cosenza, Giudice Andrea Palma, con la sentenza n. 2492 del 22 novembre 2018.

Nel caso in esame, una società, insieme al suo legale rappresentante nonché i fideiussori, convenivano in giudizio una banca, con la quale avevano stipulato due contratti di mutuo ipotecario, deducendo il superamento del limite di finanziabilità di cui al combinato disposto dell’art. 38, comma 2, T.U.B. e della delibera CICR del 22.4.95, al fine di ottenere la nullità dei due contratti, per la presunta applicazione di interessi usurari, la nullità della fideiussione prestata dagli altri istanti in considerazione della nullità dei rapporti principali e della indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto ex art. 1938 c.c.

Si costituiva in giudizio l’Istituto di credito, il quale chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale adito preliminarmente ha ritenuto doveroso precisare che: “ il limite di finanziabilità dei mutui fondiari è una disposizione imperativa che non incide sul sinallagma contrattuale, ma investe esclusivamente il comportamento della banca tenuta ad attenersi al limite prudenziale stabilito dall’art 38, comma secondo, del D.L.vo 385/93 e dalla circolare del CICR del 22 aprile 1995, pertanto essendo norme di buona condotta la violazione potrà comportare soltanto l’irrogazione delle sanzioni previste dall’ordinamento bancario, qualora ne venga accertata la violazione a seguito dei controlli che competono alla Banca d’Italia, senza comportare una causa di nullità, parziale o meno, del contratto di mutuo”.

Invero il Tribunale ha ritenuto di aderire all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la decisione n. 26672 del 28/11/2013.

Per le suddette ragioni il Giudice ha rigettato la domanda.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

MUTUO FONDIARIO: NULLO IN CASO DI VIOLAZIONE DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ

È DA RITENERSI DEFINITIVAMENTE SUPERATO L’INDIRIZZO INTERPRETATIVO CHE NE SANCISCE LA VALIDITÀ

Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. sesta, Pres. Campanile – Rel. Dolmetta | 03.10.2018 | n.24138

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-nullo-in-caso-di-violazione-del-limite-di-finanziabilita

MUTUO FONDIARIO: IN CASO DI GARANZIE INTEGRATIVE, NON SI APPLICA IL LIMITE DELL’80% RELATIVO AL VALORE

IL LIMITE DI FINANZIABILITÀ PUÒ ESSERE ELEVATO FINO AL 100%

Sentenza | Tribunale di Cosenza Giudice Magaro Beatrice | 22.05.2018 | n.1200

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-in-caso-di-garanzie-integrative-non-si-applica-il-limite-dell80-relativo-al-valore

FALLIMENTO: IL CASO DEL MUTUO FONDIARIO NULLO PER SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ

GLI ONERI A CARICO DEL CREDITORE PER LA CONVERSIONE IN MUTUO ORDINARIO

Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Didone, Rel. Dolmetta | 09.05.2018 | n.11201

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fallimento-il-caso-del-mutuo-fondiario-nullo-per-superamento-del-limite-di-finanziabilita

MUTUO FONDIARIO: AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ NON RILEVA LA PERIZIA EFFETTUATA DALLA BANCA

IL PREZZO DI VENDITA È UN IMPORTANTE INDICE DEL VALORE COMMERCIALE DEL BENE IPOTECATO

Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Didone – Rel. Dolmetta | 12.04.2018 | n.9079

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-ai-fini-del-rispetto-del-limite-di-finanziabilita-non-rileva-la-perizia-effettuata-dalla-banca

MUTUO FONDIARIO: È ESCLUSA NULLITÀ PER VIOLAZIONE LIMITE FINANZIABILITÀ EX ART. 38, CO. 2 TUB

LA PRONUNCIA CHIARISCE GLI ERRORI DELLA DECISIONE CORTE DI CASSAZIONE DEL 13.07.2017 N. 17352

Ordinanza | Tribunale di Vicenza, Dott. Giulio Borella | 25.10.2017 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-esclusa-nullita-violazione-limite-finanziabilita-ex-art-38-co-2-tub

MUTUO FONDIARIO: IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ NON COMPORTA ALCUNA NULLITÀ

L’ART. 38 T.U.B. NON È UNA NORMA IMPERATIVA

Sentenza | Tribunale di Benevento, Dott. Pietro Vinetti | 05.08.2016 | n.1926

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-il-superamento-del-limite-di-finanziabilita-non-comporta-alcuna-nullita

MUTUO FONDIARIO: IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ DELL’80% DEL VALORE DEI BENI IPOTECATI NON COMPORTA LA NULLITÀ DEL CONTRATTO

L’ART. 38, COMMA 2, T.U.B. HA LO SCOPO DI TUTELARE LE BANCHE EVITANDO CHE ASSUMANO ESPOSIZIONI FINANZIARIE SENZA ADEGUATE GARANZIE

Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Pres. Massera – Rel. Longu | 17.05.2016

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-il-superamento-del-limite-di-finanziabilita-dell80-del-valore-dei-beni-ipotecati-non-comporta-la-nullita-del-contratto

 

 

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