LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE: l’autorizzazione a concedere nuovo credito ex art. 1956 c.c. non richiede forma scritta
Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia - aggiornato il
In tema di liberazione del fideiussore [per avere la banca concesso finanziamenti al debitore principale senza autorizzazione del fideiussore e senza aver informato lo stesso sulle condizioni economiche del debitore], l’autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo “a latere” del contratto bancario cui la garanzia accede, sicché non richiede la forma scritta “ad substantiam” e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito” (cfr. Cass. n. 4112 del 2016)
Sul punto, circostanze quali la partecipazione del fideiussore al contratto di apertura di credito in veste di datore di ipoteca, ovvero lo stretto rapporto di parentela tra la garante ed il debitore principale, si prestano ad essere apprezzate come elementi di fatto idonei a fondare una presunzione di conoscenza da parte del garante delle condizioni economiche del debitore principale e dell’andamento del rapporto garantito, da cui deriva l’infondatezza dell’sollevata dal garante sulla base dell’art. 1956 c.c.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Rimini, in persona del Giudice Lorenzo Maria Lico, con sentenza n. 414 del 28 aprile 2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON PUÒ RITENERSI CHE LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI SIA ILLEGITTIMA TOUT COURT
Sentenza | Tribunale di Siracusa, Giudice Alessia Romeo | 27.02.2020 | n.263
FIDEIUSSIONE: IL SOGGETTO GARANTITO DEVE TUTELARE LA POSIZIONE DEL GARANTE
LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE NON CONSENTE L’ESERCIZIO DI PRETESE NEI CONFRONTI DEL FIDEIUSSORE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. III Civ., Pres. Vivaldi – Rel. Valle | 12.12.2019 | n.32478
ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE: LA RICHIESTA DEVE AVVENIRE SECONDO IL MEZZO PREVISTO DAL CONTRATTO
L’INVIO A MEZZO PEC O LA CONSEGNA BREVI MANU NON EQUIVALGONO ALLA RACCOMANDATA A/R
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Rel. Aponte | 25.06.2019