“LEXITOR”: il nuovo art. 125 sexies TUB si applica solo pro futuro

Pubblicato il da Avv. Walter Giacomo Caturano - aggiornato il

“LEXITOR”: il nuovo art. 125 sexies TUB si applica solo pro futuro

Nella disciplina dell’estinzione anticipata di finanziamenti ai consumatori, stipulati sotto la vigenza del “vecchio” art. 125 sexies TUB, non può venire in rilievo l’attuale formulazione dell’anzidetta norma (introdotta dal d.l. 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 – c.d. Decreto Sostegni bis), che ha previsto il diritto alla restituzione dei costi senza distinzione alcuna tra “up-front” e “recurring” – secondo i principi “Lexitor”.

«Diversamente opinando si violerebbe il fondamentale principio dell’irretroattività della legge, stabilito all’art. 11 delle preleggi.

Né vale a mutare i termini della questione prospettata la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea sez. 11/09/2019. Ed infatti la Corte è stata chiamata ad interpretare la portata dell’art. 16 della Direttiva 2008/48 intitolato “rimborso anticipato “. […]

È la stessa Direttiva che è stata sottoposta all’interpretazione della CGUE a precisare, al considerando n° 7, che l’intento è quello di disporre per il divenire, cercando di armonizzare “le forme di credito future”. […]

Pertanto, nel caso in esame, non può farsi riferimento a disposizioni normative sopravvenute, ma si deve guardare alla volontà delle parti, espressa nel documento contrattuale».

Le disposizioni che, all’epoca della stipulazione del contratto, erano state liberamente pattuite ed accettate dalle parti ed esplicitavano i costi esclusi dal rimborso non possono ritenersi contrarie a norme imperative nel previgente contesto normativo. Certamente non possono essere poste nel nulla per la sopravvenienza di norme (o di giurisprudenza) più favorevoli, ma non in vigore e quindi inapplicabili, al momento della sottoscrizione del contratto.

Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Milano, Giudice Silvana Savoldelli, con la sentenza n. 3766 del 25 maggio 2022.

Nel caso di specie, un cliente stipulava – in data 15 settembre 2015 – con una società finanziatrice, un contratto di mutuo che prevedeva la restituzione della somma con il versamento di 120 rate mensili di 257,00 ciascuna mediante cessione del quinto dello stipendio.

Il contratto prevedeva la corresponsione in anticipo di alcune commissioni variamente denominate, tra le quali: “spese contrattuali, di istruttoria e notifica”, “commissioni di attivazione”, “commissioni rete vendita”, “commissioni di gestione pratica”.

Nel convenire in giudizio l’istituto mutuante, il consumatore deduceva di aver estinto anticipatamente il finanziamento in data 3 ottobre 2019 e per tale motivo riteneva di avere diritto alla restituzione degli oneri versati, calcolati con il criterio “pro rata temporis”, in aggiunta agli importi già rimborsati dalla finanziaria, in ossequio al dettato del “nuovo” art. 125 sexies TUB.

L’istituto di credito convenuto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attrici e sostenendo la correttezza dei conteggi effettuati in sede di estinzione anticipata.

Il Giudice, rilevando che l’attore aveva fondato la sua domanda facendo riferimento all’art. 125 sexies c. 1 TUB, nella sua attuale formulazione (introdotta dal d.l. 25 maggio 2021, n.73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (“Decreto Sostegni bis”) ed essendo la norma invocata inapplicabile, in quanto introdotta in epoca successiva alla stipulazione del contratto in esame ed anche alla sua estinzione anticipata, ha respinto la domanda, dando continuità al vecchio contesto normativo ed affermando la piena validità di quelle clausole che, nell’anzidetto previgente contesto, limitavano il rimborso ad alcune delle commissioni specificamente individuate (cc.dd. recurring), escludendolo per quelle cc.dd. up-front.

D’altronde, come noto ai lettori di questa rivista, l’art. 125 sexies TUB di nuova formulazione – introdotto per adeguare la disciplina interna “pro futuro” ai principi “Lexitor” della Corte di Giustizia UE – attribuisce sì al cliente il diritto di conseguire il rimborso di tutti i costi accessori, ma al contempo, con l’art. 11 octies, limita tale diritto ai soli contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione (25 luglio 2021); per i contratti stipulati antecedentemente «continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] le norme secondarie […] vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, quindi gli oneri oggetto di restituzione sono circoscritti a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto, ovvero ai c.d. costi recurring».

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:

NUOVO ART. 125 SEXIES TUB: rimborso “all inclusive” solo per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021

Principi “Lexitor” irrilevanti per tutti i “vecchi” rapporti. Legittimo il rimborso dei soli costi “recurring”

Sentenza | Giudice di Pace di Roma, Giudice Mariateresa Gitto | 04.03.2022 | n.4209

 LEXITOR: il nuovo art. 125 sexies TUB si applica solo ai contratti successivi alla conversione del Decreto-Sostegni bis

Per i contratti ante 25 luglio 2021 vige ancora la distinzione tra costi up front e recurring

Sentenza | Giudice di Pace di Catania, dott. Pancrazio Claudio Gullotta | 07.01.2022 | n.18

NUOVO ART. 125 SEXIES TUB: per l’estinzione dei vecchi contratti rimborso limitato ai costi recurring

Il Tribunale di Nola ribalta il verdetto ABF disapplicando i principi “Lexitor”

Ordinanza | Tribunale Di Nola, Gop Antonio Ruggiero | 08.11.2021

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