L’errore di fatto va dedotto dalla parte con ricorso per revocazione entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento
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E’ inammissibile la procedura di correzione di errore materiale promossa d’ufficio innanzi alla Corte di cassazione, in conseguenza del mancato inserimento nel fascicolo processuale del controricorso, perché tale fattispecie è da qualificarsi come errore di fatto sul contenuto degli atti processuali, che va dedotto dalla parte con ricorso per revocazione entro l’ordinario termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero di sei mesi dalla sua pubblicazione.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1 , Pres. Acierno – Rel. Di Marzio, con l’ordinanza n. 19994 del 23 settembre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ERRORE MATERIALE: NON È SALVO IL GIUDICE CHE SBAGLIA A FARE COPIA- INCOLLA
LA CORREZIONE DELL’ERRORE MATERIALE SI APPLICA SOLO IN CASO DI MODIFICHE NON ESSENZIALI
Sentenza | Cassazione, terza sezione penale | 19.02.2014 | n.7785
RICORSO PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE – DECORSO DELL’ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA – NOTIFICA ALLA PARTE PERSONALMENTE – NECESSITÀ
QUALORA SIA TRASCORSO OLTRE UN ANNO DAL DEPOSITO DELL’ORDINANZA DI CUI SI È CHIESTA CORREZIONE IL RICORSO DEVE ESSERE NOTIFICATO ALLA PARTE PERSONALMENTE E NON AL DIFENSORE
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 15.02.2013 | n.3827