L’ART. 31 REG. CONSOB 11522/98 NON ONERA LA BANCA DI ACCERTARE LA VERIDICITÀ DELLA DICHIARAZIONE RESA DALL’AFFERMATO OPERATORE QUALIFICATO, PERCHÉ NON SI VEDE COME LA BANCA POTREBBE SCONFESSARE LA DICHIARAZIONE DI UN LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ CHE PER LA CARICA RICOPERTA SI PRESUME SIA CONSAPEVOLE DEGLI EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI RESE E DEI RISCHI LEGATI AD OPERAZIONI FINANZIARIE
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La dichiarazione sottoscritta nel 2001 e richiamata alla stipulazione dei successivi contratti possieda tutti i requisiti indicati dall’art. 31 reg. Consob è contenuta in un documento scritto e proviene dal legale rappresentante di una società.
Nel caso di specie poi si può presumere che il firmatario della dichiarazione, quanto meno dopo la prima rinegoziazione dei contratti di swap, fosse “in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari” così come richiede l’art. 31 quantomeno per aver sottoscritto una pluralità di contratti aventi la stessa natura e aver verificato l’operatività dei precedenti swap e i risultati economici ottenuti”.
In ogni caso, ad avviso del Giudice, l’art. 31 non onera la banca di accertare la veridicità della dichiarazione resa dall’affermato operatore qualificato perché non si vede come la banca potrebbe sconfessare la dichiarazione di un legale rappresentante di società che per la carica ricoperta si presume sia consapevole degli effetti delle dichiarazioni rese e dei rischi legati ad operazioni finanziarie.