La responsabilità del soggetto abilitato nell’illecito del procuratore finanziario: il punto fermo della Cassazione
Pubblicato il da Redazione
Testo massima
Il Prof. Avv. Fernando Greco è professore associato di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Universita’ del Salento, collabora con primarie riviste scientifiche nazionali, fa parte dei membri della Società Italiana Studiosi del diritto civile (SISDIC), ha redatto prestigiose pubblicazioni ed è stato relatore in numerosi seminari e convegni. E’ altresì promotore di una interessante attività di ricerca indirizzata prevalentemente all’approfondimento della normativa di diritto privato avente ad oggetto il contratto e le sue connessioni con la disciplina del diritto dei consumatori, bancari e dell’intermediazione finanziaria. Ha redatto un interessante elaborato in tema di responsabilità della Sim per fatto illecito del promotore. In particolare, l’articolo analizza la problematica della responsabilità solidale del soggetto abilitato per fatto illecito del promotore finanziario avendo riguardo alla peculiarità della relazione risparmiatore-promotore. L’oggettivizzazione della responsabilità si giustifica in relazione al fatto che l’impresa preponente sceglie il collaboratore, se ne avvale, lo organizza e lo controlla e infine può tradurre il rischio in costo. Ed è proprio nel contesto della teoria del rischio di impresa che si comprende la funzione del criterio della “necessaria occasionalità“, che costituisce il fondamento ed il limite dell’affermazione, in termini oggettivi, della responsabilità dell’impresa.Testo del provvedimento