l’assegno privo di fondi, benché richiamato, obbliga all’iscrizione in CAI

Pubblicato il da Redazione

Testo massima

L’emissione di un assegno bancario privo di fondi, prima respinto e poi richiamato da parte della banca negoziatrice del titolo, non esonera la banca trattaria dall’obbligo di procedere alla iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria. La Banca trattaria, constatata la mancata sussistenza della provvista di un titolo presentato all’incasso, è obbligata a comunicare al traente l’avviso che in mancanza del pagamento nei termini previsti si provvederà all’iscrizione nell’archivio CAI ed alla successiva detta iscrizione la Banca è obbligata, pena la responsabilità solidale con il traente. La ratio della norma è quella di regolamentare l’interesse generale economico al fine di assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, con segnalazione in  un archivio generale cd CAI – Centrale Allarme interbancaria – di  tutti i soggetti che emettono assegni in difetto di provvista. Con tale motivazione la Corte di Appello di Napoli si è espressa su di una controversia avente ad oggetto la presunta illegittimità dell’inserimento di un correntista nella centrale di allarme interbancaria cd. CAI. In particolare il correntista sosteneva l’illegittimità del comportamento tenuto dalla banca trattaria che, dopo la negoziazione d un assegno respinto per mancanza di fondi e il successivo richiamo dall’incasso, aveva comunque segnalato in CAI il correntista, nonostante l’assegno oggetto di lite fosse stato distrutto. Il richiamo del titolo, spiegano i giudici, dopo la contestazione dell’impagato da parte della Banca, sebbene sia sufficiente ad impedire l’elevazione del protesto, ciò nonostante non fa venir meno l’obbligo in capo alla Banca della segnalazione in CAI attesa la espressa natura di illecito istantaneo costituito dall’emissione del titolo privo di provvista. Non appena l’illecito giunge a compimento con la presentazione dell’assegno alla banca trattaria, scattano a carico di quest’ultima una serie di obblighi, tra cui quello del preavviso di revoca di cui all’art. 9 bis legge 386/1990. Maturato, poi, il termine fissato dall’art. 8 senza che alla banca sia pervenuta la documentazione attestante il rituale pagamento tardivo, la banca è obbligata all’inserimento del nominativo del traente nella banca dati della Centrale Interbancaria. In tale contesto, il richiamo del titolo appare del tutto privo di rilevanza, in quanto inidoneo ad elidere alla radice gli effetti dell’illecito amministrativo di cui si tratta; del pari risulta irrilevante la distruzione dell’assegno che è operazione effettuata dallo stesso correntista e volta a togliere definitivamente dalla circolazione il titolo (in quanto il suo mancato pagamento per mancanza di provvista era già stato accertato). La Corte Napoletana, ribaltando la decisione assunta dal Tribunale di Benevento, ha sbarrato la strada ad ogni e qualsivoglia percorso alternativo teso ad aggirare la normativa vigente in quanto la ratio del sistema è quella di sanzionare l’emissione degli assegni bancari a vuoto e cioè privi di provvista. Il principio da estrarre, alla luce della decisione assunta, è il seguente: La Banca è obbligata ad effettuare la segnalazione alla CAI per effetto della mera presentazione di un assegno bancario privo di fondi essendo irrilevante l’avvenuto richiamo dall’incasso e la successiva distruzione del titolo prima dell’elevazione del protesto.

Testo del provvedimento

l’assegno privo di fondi, benché richiamato, obbliga all’iscrizione in CAI - Ex Parte Creditoris