ISC: la difformità non determina nullità dell’intero contratto di mutuo
Pubblicato il da Avv. Maria Rosaria Benedetta Amelio
In materia di contratto di mutuo, l’omessa o non corretta specificazione nell’atto dell’indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale.
L’ISC è un mero indicatore, previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione, mentre l’art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce invece esclusivamente a “tassi, prezzi e condizioni”.
Ne discende che l’erronea indicazione dell’ISC non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi (Tribunale di Roma, sez. XVII, sent. 23/09/2019, n. 17990; Tribunale di Torino, sez. I, sent. 21/09/2020, n.3213).
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di L’Aquila, Giudice Emanuele Petronio, con la sentenza n. 324 del 16 giugno 2021.
Nel caso in esame, è accaduto che una società mutuataria agiva in danno della Banca mutuante, lamentando, tra l’altro, un’errata configurazione del ISC nel contratto di mutuo stipulato tra le parti.
La Banca convenuta, al contrario, affermava la piena validità delle condizioni contrattuali applicate e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Il Giudice, intervenuto a dirimere la controversia, ha ribadito l’incapacità dell’ISC di determinare la nullità dell’intero negozio giuridico o della singola clausola contrattuale.
Secondo quanto ribadito dal giudicante, la nullità prevista dall’art. 117 co. 6 TUB non può trovare applicazione in ipotesi di ISC divergente atteso che lo stesso “non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale del contratto poiché rappresenta un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali” potendo semmai comportare, una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale a carico della Banca che abbia applicato un ISC difforme rispetto a quello segnalato in sede di conclusione del contratto di finanziamento.
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato le pretese attoree, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO – DIVERGENZA TAEG: NON È SANZIONABILE CON LA NULLITÀ EX ART. 117 TUB
TALE INDICE NON COSTITUISCE UN ELEMENTO NEGOZIALE DEL CONTRATTO MA RILEVA SOLO AI FINI DELLA TRASPARENZA
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Idamaria Chieffo | 03.04.2021 |
ISC MUTUO: NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL CONTRATTO
NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ”
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Maria Laura Benini | 05.03.2021 | n.498
MUTUO: L’ISC COSTITUISCE UN’INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E NON UN TASSO DI INTERESSE
L’ART 117 TUB, RIGUARDA LA DIFFORMITÀ DEL TAN A CUI TALE INDICE NON È EQUIPARABILE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Ester Russo | 16.02.2021