IPOTECA: il provvedimento di urgenza per la cancellazione è inammissibile

Pubblicato il da Avv. Antonio De Simone

Testo massima

Ai sensi dell’art.2884 cc la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni annotate sui Registri Immobiliari deve essere eseguita dal conservatore quando ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti, per cui può essere effettuata solamente sulla base di un ordine del giudice coperto da giudicato formale. Alla luce di tale principio il provvedimento d’urgenza non è idoneo a giustificare la cancellazione e/o la riduzione di ipoteca, in quanto difetta del requisito richiesto dall’art.2884 cc, atteso che l’eventuale provvedimento cautelare concesso è comunque modificabile e revocabile ai sensi dell’art.669 decies cpc in ogni momento.  Il rimedio ex art.700 cpc è, infatti, per sua natura, finalizzato esclusivamente ad assicurare in via temporanea e strumentale gli effetti su una determinata decisione di merito e non assume il carattere di giudicato, per cui è inidoneo come mezzo di tutela per la cancellazione dell’ipoteca. Cosi si è pronunziato il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, giudice dott.ssa Claudia Castellano, dichiarando inammissibile il procedimento ex art.700 cpc proposto contro la Banca per ottenere la cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta su bene venduto ed oggetto di simulazione per ottenere la dichiarazione di nullità dell’atto di trasferimento. In particolare, il Tribunale ha evidenziato il principio che il provvedimento di urgenza è inidoneo per effetto del suo carattere intrinsecamente provvisorio ed internale a costituire valido strumento per ottenere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e che “la giurisprudenza è sostanzialmente univoca nel ritenere l’inammissibilità di un provvedimento di urgenza con cui si ordini al conservatore la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria (Trib.Lecce 12 dicembre 1994;Trib.Roma 7 aprile 1998; Trib.Bari 04 giugno 2005; Trib Mantova 19 aprile 2007)“. Le ragioni dell’incompatibilità della tutela di urgenza ex art.700 cpc con la cancellazione dell’ipoteca è determinata dagli effetti IRREVERSIBILI che si avrebbero con la cancellazione dell’ipoteca, in quanto -in caso di revoca – giammai si potrebbe ristabilire lo status quo ante per cui il provvedimento provvisorio avrebbe di fatto effetti sostanziali definitivi. Alla luce di ciò la cancellazione dell’ipoteca può avvenire solo con un provvedimento giudiziario definitivo.

Testo del provvedimento

IPOTECA: il provvedimento di urgenza per la cancellazione è inammissibile - Ex Parte Creditoris