INDETERMINATEZZA TASSI: valida la pattuizione ancorata all’EURIBOR

Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais

INDETERMINATEZZA TASSI: valida la pattuizione ancorata all’EURIBOR

È legittima la pattuizione del tasso di interesse del contratto di leasing che fa riferimento da un parametro esterno anche se variabile nel tempo, come l’EURIBOR che rappresenta un indice medio, calcolato sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE, e dunque sulla scorta di dati oggettivi diffusi giornalmente dalla Federazione delle banche europee.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Casaregola – Rel. Di Lorenzo con la sentenza n. 4860 del 2 dicembre 2024.

Con atto di citazione, l’utilizzatore conveniva in giudizio la società leasing concedente, premettendo di aver intrattenuto con quest’ultima un rapporto di leasing finanziario, iniziato nel marzo del 2010 e finalizzato all’acquisto di un’imbarcazione.

L’attore deduceva che aveva manifestato la volontà di risolvere il contratto invitando la convenuta al ritiro dell’imbarcazione, atteso il lievitare delle spese, delle commissioni e degli interessi, applicati da quest’ultima “in aperta violazione di legge”; che l’istituto finanziario convenuto aveva negato la rideterminazione delle condizioni contrattuali e non aveva provveduto al ritiro dell’imbarcazione, benché sollecitato in tal senso; che erano stati applicati interessi ultralegali ed usurari, commissioni e spese illegittimi, perché “non concordati e non dovuti”.

L’utilizzatore esponeva, poi, che il contratto di leasing prevedeva un tasso di interesse parametrato all’ Euribor a tre mesi, con una maggiorazione di due punti percentuali, un tasso di indicizzazione dello 0,6% ed un interesse di mora pari a nove punti in più del tasso Euribor a tre mesi; che il tasso di interesse, così come pattuito, era indeterminabile e, quindi, nullo.

Tanto premesso la difesa dell’utilizzatore concludeva chiedendo:

1) di accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative all’applicazione di interessi in misura ultralegale, con conseguente applicazione al rapporto di leasing degli interessi al saggio legale;

2) di accertare la nullità delle clausole relative all’applicazione delle commissioni, in quanto prive di causa negoziale;

3) di accertare il saldo del rapporto dare-avere intercorrente tra le parti, applicando gli interessi al tasso legale, espungendo gli importi addebitati a titolo di commissioni e di capitalizzazione degli interessi passivi, previo espletamento di consulenza tecnica;

4) di accertare, previa determinazione del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), la violazione della legge antiusura n.108/96 e, per l’effetto, di “eliminare ogni remunerazione per interessi, spese e commissioni e competenze in favore della convenuta condannando la stessa in applicazione dell’art. 1815 c.c., all’eliminazione dal ricalcolo del rapporto di tutte le voci anzidette”;

5) di condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse;

6) di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall’ utilizzatore per l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, da quantificare in via equitativa

All’esito dell’espletamento di consulenza tecnica contabile, il Giudice così provvedeva:

“1. Rigetta le domande di parte attrice;

  1. Condanna l’attore al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
  2. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come liquidate in atti.”.

Avverso il provvedimento, l’utilizzatore proponeva appello, nel quale rassegnava le seguenti conclusioni:

“a) accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative all’applicazione di interessi in misura ultralegale;

  1. b) accertare la nullità delle clausole relative all’applicazione delle commissioni prive di causa negoziale;
  2. c) accertare il saldo del rapporto dare-avere intercorrente tra le parti, applicando gli interessi al tasso legale, espungendo gli importi addebitati a titolo di commissioni e di capitalizzazione degli interessi passivi, previo espletamento di consulenza tecnica;
  3. d) accertare, previa determinazione del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), la violazione della legge antiusura n.108/96 e, per l’effetto, “eliminare ogni remunerazione per interessi, spese e commissioni e competenze in favore della convenuta, condannando la stessa in applicazione dell’art. 1815 c.c., all’eliminazione dal ricalcolo del rapporto di tutte le voci anzidette”;
  4. e) condannare l’appellata alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, in favore dell’appellante;
  5. f) condannare l’appellata al risarcimento dei danni patiti dall’utilizzatore per l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, da quantificare in via equitativa”.

Quanto alla domanda di accertamento della nullità parziale del finanziamento in questione per effetto dell’indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, il Collegio riteneva tale doglianza infondata.

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi ultralegali, non postula necessariamente che la pattuizione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso di interesse stabilito, ben potendo essere soddisfatto per relationem, attraverso il richiamo – operato per iscritto – a criteri prestabiliti, ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta determinazione del saggio di interesse, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, a condizione che non vi sia nessun margine di discrezionalità.

Nel caso di specie. essendo la determinazione dei tassi, di volta in volta applicati al finanziamento di cui è causa, agganciata al parametro Euribor, secondo predeterminate modalità di calcolo indicate in contratto, ne conseguiva l’infondatezza della censura dell’attore.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Appello ha rigettato l’appello, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali a favore dell’appellata società di leasing.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

EURIBOR: IL MERO RIFERIMENTO PER RELATIONEM NON COMPORTA LA NULLITÀ DEL FINANZIAMENTO

È UN MERO INDICE DI MERCATO IMPIEGATO QUALE FATTORE DI CALCOLO DELLA MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE

Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Ferrari | 08.10.2024 | n.2643

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/euribor-il-mero-riferimento-per-relationem-non-comporta-la-nullita-del-finanziamento

TASSO EURIBOR: È UN CRITERIO DI CALCOLO CERTO, OGGETTIVO E INTRINSECAMENTE AFFIDABILE

IN CASO DI MANIPOLAZIONE, IL CLIENTE PUÒ INVOCARE SOLO UNA TUTELA RISARCITORIA, EX ART. 33, L. N. 287 DEL 1990, O DI RIPETIZIONE DELL’INDEBITO

Sentenza | Tribunale di Sassari, Giudice Stefania Deiana | 20.06.2023 | n.637

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/tasso-euribor-e-un-criterio-di-calcolo-certo-oggettivo-e-intrinsecamente-affidabile

MUTUO: È IRRILEVANTE LA MANCATA INDICAZIONE IN CONTRATTO DEL COEFFICIENTE DELL’EURIBOR

IL REQUISITO DELLA PATTUIZIONE SCRITTA DEGLI INTERESSI ULTRALEGALI PUÒ SODDISFATTO ANCHE “PER RELATIONEM”

Tribunale di Sondrio, Dott. Luca Giani | 30.05.2016 | n.249

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-e-irrilevante-la-mancata-indicazione-in-contratto-del-coefficiente-delleuribor

MANIPOLAZIONE EURIBOR: DANNO RISARCIBILE SOLO SE È PROVATO LO SCOSTAMENTO ARTIFICIOSO

LA CLAUSOLA CONTRATTUALE CHE RINVIA A EURIBOR NON PUÒ ESSERE NULLA COME CONSEGUENZA “A VALLE” DELL’INTESA RESTRITTIVA A MONTE

Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni | 22.09.2020 | n.3225

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/manipolazione-euribor-danno-risarcibile-solo-se-e-provato-lo-scostamento-artificioso

MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA IN DIFETTO DI PROVA DELL’INTESA RESTRITTIVA

LA NULLITÀ DI CUI ALLA NORMATIVA ANTITRUST NON PUÒ ESSERE FATTA VALERE DAI TERZI CHE SUBISCONO SOLO CONSEGUENZE INDIRETTE

Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Irene Colladet | 19.12.2018 | n.1873

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/manipolazione-euribor-esclusa-in-difetto-di-prova-dellintesa-restrittiva

MANIPOLAZIONE DEL TASSO EURIBOR: IL SISTEMA DI RILEVAZIONE È DI TIPO OGGETTIVO

ONERE DELL’ATTORE PROVARE IL COLLEGAMENTO TRA LE PRESUNTE INTESE ANTICONCORRENZIALI ED IL CONTRATTO CONTESTATO

Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti | 13.12.2018 | n.821

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/manipolazione-del-tasso-euribor-il-sistema-di-rilevazione-e-di-tipo-oggettivo

MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA OVE NON PROVATA L’INTESA ANTICONCORRENZIALE

LA FISSAZIONE GIORNALIERA DEL TASSO AVVIENE SULLA BASE DI DATI CHE SI ASSUMONO COME OGGETTIVI

Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno | 19.09.2018 | n.17550

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/manipolazione-euribor-esclusa-ove-non-provata-lintesa-anticoncorrenziale

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