INDEBITO: onere del cliente provare la sussistenza di un affidamento
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe
In tema di indebito, a fronte dell’eccezione di prescrizione dei pagamenti, sollevata dalla Banca avverso l’azione del correntista, è onere di quest’ultimo provare la sussistenza di una modificazione del rapporto in essere.
Segnatamente, il correntista ha l’onere di provare la sussistenza di un affidamento. Se tale circostanza viene provata, le rimesse vengono considerate ripristinatorie e la prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto corrente (presunzione di ripristinatorietà, v. in tal senso Corte di Cassazione n. 27704 del 30.10.2018).
Se la prova non viene fornita, al contrario, le rimesse si presumono solutorie, con conseguente decorrenza della prescrizione dal momento del pagamento, non potendo trovare in alcun modo spazio il c.d. “fido di fatto”, data l’inconciliabilità dello stesso con il generale principio che in materia bancaria richiede la forma scritta ad substantiam del contratto ex art. 117 T.U.B.
In conclusione, in caso di mancanza di prova circa il fatto che il conto corrente non sia affidato, tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie, con conseguente inesistenza di alcun onere in capo alla banca di individuarle specificamente per cui l’onere di provare la sussistenza di un affidamento è, dunque, del cliente che agisce in giudizio.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Bologna, Sez. III, Giudice Giuseppina Benenati con l’ordinanza n. 1307 del 9 marzo 2021.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
VALIDA ED EFFICACE L’ECCEZIONE GENERICA PROPOSTA DALLA BANCA
Sentenza | Corte d’Appello di Salerno, Pres. De Filipps – Rel Terrazzano | 18.03.2021 | n.337
RIPETIZIONE INDEBITO: SPETTA AL CREDITORE ISTANTE PROVARE I FATTI COSTITUTIVI DELLA SUA PRETESA
ALLEGAZIONI GENERICHE NON CONSENTONO L’ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI APPLICATE DALLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Vercelli, Giudice Elisa Trotta | 05.01.2021 | n.12