INDEBITO: il correntista-attore deve provare l’intera serie degli estratti conto

Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia - aggiornato il

INDEBITO: il correntista-attore deve provare l’intera serie degli estratti conto

In tema di onere della prova, la mancanza degli estratti conto non consente di verificare se gli interessi del trimestre precedente siano stati effettivamente addebitati e capitalizzati nel successivo trimestre ovvero se siano stati per qualche ragione stornati, così come preclude di appurare se vi siano stati dei pagamenti da parte del cliente delle somme dovute a titolo di interessi, con la conseguenza che non avrebbero più prodotto a loro volta interessi.

Del resto, il correntista che agisce giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo deve farsi carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto, così assolvendo all’onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi .

Questi i principi ribaditi dalla Corte d’Appello di Venezia, Pres. Taglialatela – Rel. Zanon nella sentenza n. 258 del 26.01.2022.

Nel caso di specie una società correntista agiva in giudizio per ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato alla banca in virtù dei contratti di conto corrente con la stessa stipulati.

Si rammenta, al riguardo, che-per costante giurisprudenza- nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione.

Invero, nonostante sia pacifico che il cliente in ripetizione possa limitarsi ad indicare la sussistenza di versamenti indebiti al fine di chiederne la restituzione con riferimento ad un determinato lasso temporale, non può tuttavia considerarsi accoglibile la domanda di restituzione qualora gli estratti conto non consentano di costruire il rapporto dalla data di apertura del contratto sino a quella della domanda o chiusura del conto.

Nel caso esaminato dalla Corte di merito, le carenze probatorie non avevano permesso di determinare il costo del denaro addebitato a carico della società cliente, come risultante dall’esame peritale.

Per tale assorbente ragione la Corte d’Appello rigettava la doglianza in questione.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

INDEBITO: il cliente che agisce per l’indebito deve allegare le rimesse solutorie in conto

In mancanza l’atto di citazione è nullo

Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano | 14.09.2021 | n.2597

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-il-cliente-che-agisce-per-lindebito-deve-allegare-le-rimesse-solutorie-in-conto

INDEBITO: onere del cliente di produrre l’intera sequenza degli estratti conto

La serie ininterrotta dovrà partire dall’inizio del rapporto

Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini | 27.05.2021 | n.1484

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-onere-del-cliente-di-produrre-lintera-sequenza-degli-estratti-conto

RIPETIZIONE INDEBITO: la mancata produzione degli estratti conto comporta il rigetto della domanda

Il correntista deve provare in giudizio l’intera ed integrale sequenza

Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Amleto Pisapia | 03.12.2019 | n.996

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-la-mancata-produzione-degli-estratti-conto-comporta-il-rigetto-della-domanda

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