INDEBITO: il cliente deve produrre contratto ed estratti conto dalla data di avvio del rapporto.

Pubblicato il da Dott.ssa Rosajenny Franzese - aggiornato il

Il cliente – correntista o mutuatario – per far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, deve allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, ha l’onere di fornire la relativa prova anche quando vengano in rilievo fatti negativi.

In particolare, l’attore deve fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi, ovvero del successivo venir meno di questa, dovendo produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

Infatti, la rideterminazione del saldo deve avvenire attraverso gli estratti conto a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, essendo inutilizzabili a tal fine i criteri presuntivi od approssimativi.

Ove la parte attrice non assolva correttamente i propri oneri assertivi e probatori, non può vedersi accolta l’istanza di esibizione che risulta preclusa dalla stessa disponibilità della parte in ordine alla documentazione oggetto della richiesta.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Guido Romano con la sentenza n. 7377 del 10.04.2018.

Nella fattispecie processuale esaminata una SOCIETA e i suoi FIDEIUSSORI agivano in giudizio contro una BANCA, con la quale la prima aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente deducendo l’applicazione di interessi anatocistici, CMS e interessi usurari, di conseguenza chiedeva di ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Resisteva in giudizio la BANCA, che concludeva per il rigetto della domanda attorea.

In via preliminare, il Giudice ha ricordato che nei giudizi promossi dal cliente per far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità di addebiti, quest’ultimo ha l’onere di allegare in modo specifico i fatti posti a fondamento della domanda e fornirne la relativa prova.

Nel caso di azione di ripetizione dell’indebito il cliente deve fornire non solo la prova dell’avvenuto pagamento, ma anche l’assenza di una valida causa di giustificazione, inoltre, quandanche oggetto di prova siano fatti negativi permane il relativo onere potendosi assolvere con fatti positivi incompatibili o presunzioni.

Nel caso di specie, nonostante fosse emerso che la parte attrice avesse la disponibilità della documentazione necessaria a sostenere le proprie pretese, si limitava a muovere contestazioni del tutto generiche in ordine all’andamento del rapporto, chiedendo al Giudice di ordinare alla BANCA l’esibizione della documentazione necessaria.

In tale prospettiva, parte attrice non assolveva i propri oneri assertivi e probatori pertanto non potevano essere accolte le istanze istruttorie, vale a dire l’ordine di esibizione e la richiesta di consulenza tecnica contabile, in quanto la prima rimaneva preclusa, posto che il CLIENTE aveva la disponibilità della documentazione che chiedeva, la seconda in quanto avrebbe assunto finalità puramente esplorative.

Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale ha rilevato che la domanda proposta dalla parte attrice doveva essere integralmente rigettata, condannandola al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

INDEBITO CONTO CORRENTE: ONERE DEL CLIENTE DI PRODURRE IL TESTO DEI CONTRATTI ASSERITAMENTE ILLEGITTIMI

IL DIFETTO DI ALLEGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CONTABILE NON PUÒ ESSERE SANATO EX ART.210 C.P.C.

Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 13.03.2018 | n.458

http://www.expartecreditoris.it/?post_type=provvedimenti&p=38148&preview=true

CONTO CORRENTE: LA CONDICTIO INDEBITI RICHIEDE NECESSARIAMENTE LA PRODUZIONE DEL CONTRATTO

NESSUN RILEVANZA ALLA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE CHE IL RAPPORTO È SORTO SENZA LA PATTUIZIONE SCRITTA

Sentenza | Tribunale di Teramo, Giudice Francesca Avancini | 15.02.2018 | n.138

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conto-corrente-la-condictio-indebiti-richiede-necessariamente-la-produzione-del-contratto

CONTO CORRENTE: AZIONE DEL CLIENTE PER LA RESTITUZIONE SOMME E RIPARTIZIONE DEGLI ONERI PROBATORI

L’ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C., NON PUÒ IN ALCUN CASO SUPPLIRE AL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE della prova

Corte di Cassazione, sez. sesta civile, Pres. Ragonesi – Rel. Genovese | 12.09.2016 | n.17923

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conto-corrente-azione-del-cliente-per-la-restituzione-somme-e-ripartizione-degli-oneri-probatori

 

INDEBITO: il cliente deve produrre contratto ed estratti conto dalla data di avvio del rapporto. - Ex Parte Creditoris