INDEBITO BANCARIO: onere di indicare le singole rimesse

Pubblicato il da Dott.ssa Claudia Simonetti

Testo massima

Segnalata da Anna Baldinelli di Avellino

Il correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito oggettivo nei confronti della banca ha l’onere di indicare in modo specifico e dettagliato le singole rimesse.
L’applicazione unilaterale, da parte dell’istituto di credito, di un tasso di interesse inferiore non costituisce espressione di una volontà della banca di rinegoziazione delle condizioni contrattuali originariamente pattuite e, pertanto, non vi è l’obbligo di comunicazione al cliente-correntista. Questi sono i principi sanciti dal Tribunale di Catania, Giudice Mariano Sciacca, con la sentenza n. 75 del 08.01.2016. Nel caso di specie, la società correntista agiva in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a seguito di una illegittima variazione in pejus al tasso di interesse originariamente pattuito, chiedendo la condanna della stessa al versamento della somma che sarebbe risultata effettivamente dovuta a seguito di c.t.u. contabile. Si costituiva l’istituto di credito, il quale deduceva la legittimità dell’esercizio dello ius variandi e della capitalizzazione nonché la correttezza della determinazione delle valute e la loro comunicazione al correntista secondo quanto stabilito dal TULB; infine, formulava domanda riconvenzionale di condanna della società attrice al pagamento delle somme e degli interessi dovuti. Invero, in fase stragiudiziale, la banca aveva riaccreditato in favore della società correntista una somma di euro 7.394,26 a titolo di ricalcolo delle competenze ed, inoltre, aveva restituito alla stessa l’importo di euro 8.921,00 per interessi non dovuti. Il Tribunale, rigettando la richiesta di parte attrice, ha accertato che dalla documentazione in atti risultavano chiaramente pattuite tutte le condizioni di conto, espressamente contemplandosi la capitalizzazione bilaterale degli interessi. Il Giudice rilevava, inoltre, che l’applicazione di fatto e per un limitato periodo di tempo di un tasso diverso aveva comunque comportato l’applicazione di un tasso inferiore a quello pattuito; che, invece, l’applicazione dei tassi superiori erano stati correttamente comunicati oltre che restituiti al correntista; ed, infine, che la società attrice avrebbe dovuto specificare in modo più dettagliato e puntuale la richiesta di ricontabilizzazione dei rapporti di dare/avere nonché il difetto di applicazione dei presunti illegittimi tassi d’interesse. In conclusione, stante le scarne deduzioni e difese di parte attrice circa la sua pretesa creditoria, il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta condannando la società attrice al pagamento delle somme chieste dall’istituto di credito e a quelle di lite. In materia si segnalano i seguenti contributi pubblicati in Rivista:

INDEBITO BANCARIO: L’ONERE DI PROVARE L’EFFETTUAZIONE DI RIMESSE SOLUTORIE GRAVA SUL CORRENTISTA ATTORE

SPETTA ALL’ATTORE CORRENTISTA L’ONERE DI ALLEGARE E DI PROVARE GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’AZIONE PROMOSSA DEL DIRITTO FATTO VALERE Sentenza Tribunale di Siena, dott. Stefano Caramellino, 07-07-2015 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-bancario-l-onere-di-provare-l-effettuazione-di-rimesse-solutorie-grava-sul-correntista-attore.html RIPETIZIONE INDEBITO: ASSERZIONI VAGHE E GENERICHE, CTU INAMMISSIBILE LE CARENZE DI PARTE ATTRICE NON SONO SUPERATE DAL RIFERIMENTO AI DOCUMENTI Sentenza Tribunale di Lagonegro, Dott. Giovanni Pipola, 01-02-2016 n.53 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-asserzioni-vaghe-e-generiche-ctu-inammissibile.html RIPETIZIONE INDEBITO: NECESSARIA LA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI INSUFFICIENTE L’ALLEGAZIONE DEI SOLI SCALARI Sentenza Corte di Appello di Torino, Pres. Luigi Grimaldi – Rel. Alfredo Grosso 07-10-2015 n.1765 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-necessaria-la-produzione-degli-estratti-conto-integrali.html

Testo del provvedimento

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