INDEBITO BANCARIO: il correntista deve indicare le poste attive e passive che assume di aver pagato importi maggiori di quelli dovuti

Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia

INDEBITO BANCARIO: il correntista deve indicare le poste attive e passive che assume di aver pagato importi maggiori di quelli dovuti

“Il correntista che agisce per la ripetizione e/o anche solo per l’accertamento di asseriti indebiti corrisposti alla banca nel corso del rapporto di conto corrente ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato ovvero ha l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’azione promossa e non può quindi limitarsi ad allegazioni generiche, in quanto ciò renderebbe l’azione meramente esplorativa. È necessario, quindi, che il correntista indichi le poste attive e passive per le quali si assume di aver pagato importi maggiori di quelli dovuti, o non dovuti affatto, con la conseguenza che una contestazione generica, comporta l’infondatezza nel merito della domanda.”

E’ il principio di diritto affermato dal Tribunale di Modena, Giudice Luca Primiceri, nella sentenza del 05.07.2021 n. 1081.

Segnatamente, l’onere della prova non può considerarsi assolto attraverso la mera produzione di una perizia di parte ovvero di una consulenza tecnica.

Nel caso di specie, infatti, la correntista non aveva allegato gli estratti conto necessari all’assolvimento dell’onere della prova a suo carico.

Pertanto il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice per il mancato assolvimento dell’onere della prova.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

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Sentenza | Tribunale di Asti, Giudice Pasquale Perfetti | 21.01.2021 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-e-onere-dellattore-procedere-alla-compiuta-ricostruzione-dei-rapporti-controversi

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https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-spetta-al-creditore-istante-provare-i-fatti-costitutivi-della-sua-pretesa

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