INDEBITO BANCARIO: è onere del correntista provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito
Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia
L’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
È onere, pertanto, del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi lo specifico versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: L’ONERE PROBATORIO È A CARICO DEL CORRENTISTA CHE AGISCE PER LA RIPETIZIONE
ALLA CARENZA NON PUÒ SUPPLIRSI CON L’ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 CPC
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Aponte | 09.05.2022 | n.1055
LA DOMANDA È INAMMISSIBILE NELL’IPOTESI DI PERDURANTE APERTURA DEL CONTO
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 02.09.2021 | n.899