INDEBITO BANCARIO: CTU inammissibile se manca ogni specifica allegazione e prova da parte del correntista-attore
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe
Sia in ipotesi di azione di mero accertamento che di domanda di ripetizione di indebito, che più in generale nei giudizi promossi dal cliente-correntista, per far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti in conto corrente, grava sulla parte attrice l’onere, innanzitutto, di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l’onere di fornire la relativa prova.
Costituisce principio universale, indefettibile e valevole per qualunque procedimento, quello per il quale, l’attore che aspiri ad ottenere dal Giudice una consulenza tecnica deve preventivamente soddisfare il proprio onere di allegazione, adempimento in difetto del quale la misura istruttoria non potrà mai essere disposta.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Firenze, Giudice Sabrina Luperini, con sentenza n. 1623 dell’11 giugno 2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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IN COSTANZA DI RAPPORTO NON SI CONFIGURANO PAGAMENTI RIPETIBILI
Sentenza | Corte d’Appello di Campobasso, Pres. D’Errico – Rel.Spinelli | 06.05.2021 | n.158
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LA SERIE ININTERROTTA DOVRÀ PARTIRE DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini | 27.05.2021 | n.1484