INCOSTITUZIONALITÀ PROROGA SOSPENSIONE EX ART. 54 TER: riattivazione immediata anche in mancanza di una apposita istanza di riassunzione
Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia
“La riassunzione di ufficio e/o la riattivazione di tutte le procedure esecutive e di tutti i giudizi divisionali e/o endoesecutivi sospesi in conseguenza della richiamata ed incostituzionale proroga. E ciò anche in mancanza di una apposita istanza di riassunzione, ordinandosi ai delegati di dare impulso alle proprie attività così come autorizzate dal G.E. relativamente alla vendita e/o alla liberazione dell’immobile oggetto d’asta, dandone comunicazione ai creditori procedenti unitamente alla presente circolare”.
Questa è la circolare del Tribunale di Cassino, G.E. dott. Lorenzo Sandulli del 30 giugno 2021 con la quale è stata ordinata massivamente la ripresa di tutte le attività, con la precisazione che la riattivazione sarà automatica e non subordinata ad una istanza di riassunzione”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INCOSTITUZIONALITÀ PROROGA SOSPENSIONE EX ART. 54 TER: le procedure esecutive riprendono d’ufficio
ANCHE IN MANCANZA DI UNA APPOSITA ISTANZA DI RIASSUNZIONE, NESSUN ONERE A CARICO DEL CREDITORE
Circolare | Tribunale di Velletri G.E. Enrico Colognesi | 28.06.2021 |
L’EFFICACIA DELLA SOSPENSIONE È CESSATA AL 31 DICEMBRE 2020: IL CREDITORE HA L’ONERE DI RIASSUMERE?
Altro | Tribunale di Roma, Circolare | 24.06.2021 |
IL BILANCIAMENTO TRA GLI INTERESSI IN GIOCO È IRRAGIONEVOLE E SPROPORZIONATO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, PRIMO E SECONDO COMMA, COST.
Sentenza | Corte Costituzionale, Pres. CORAGGIO – Rel. AMOROSO | 22.06.2021 | n.128