INAMMISSIBILITA’ ORDINE ESIBIZIONE EX ART. 210 CPC – MANCATA RICHIESTA DEI DOCUMENTI EX ART. 119 L.B.
Pubblicato il da Dott. Danilo Sorrentino - aggiornato il
L’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è un mezzo istruttorio residuale che deve essere attivato solo come extrema ratio e nel caso in cui il cliente non abbia potuto procurarsi aliunde gli estratti conto e/o la documentazione bancaria che intende porre a fondamento della propria domanda giudiziale, o abbia esercitato infruttuosamente il diritto ad ottenere copia dei documenti aventi ad oggetto il rapporto bancario, riconosciuto dall’ art. 119 T.U.L.B, circostanze che rendono, pertanto, “indispensabile” tale mezzo di prova.
Ne consegue che, in mancanza del tentativo preventivo di ottenere stragiudizialmente la documentazione necessaria a provare la domanda, la richiesta ex art. 210 cpc è inammissibile, atteso che il diritto ex art. 119 T.U.L.B. avendo natura di dritto sostanziale, non è tutelabile con tale strumento endoprocessuale.
L’ordine di esibizione è del pari inammissibile, qualora venga utilizzato in modo distorto ed improprio, nel tentativo di supplire alle carenze probatorie della parte istante, in violazione della disposizione di cui all’art. 2697 cc.