IMU: è soggetto passivo il coniuge assegnatario della casa, anche se il proprietario è un terzo

Pubblicato il da Avv. Maria Esposito - aggiornato il

IMU: è soggetto passivo il coniuge assegnatario della casa, anche se il proprietario è un terzo

L’articolo 4 comma 12 quinques D.L. n. 16/2012 conv. in L. n. 44/2012 sancisce la traslazione della soggettività passiva dell’IMU dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio a seguito di separazione, cosicché l’imposizione ricade sempre in capo all’utilizzatore, anche nel caso in cui la proprietà dell’immobile sia di un terzo e non già del coniuge non assegnatario.

La disposizione normativa in parola, non integrando una norma tributaria disciplinante un’ipotesi di agevolazione o di esenzione, ovvero di norma speciale, può essere interpretata estensivamente e non vale per la stessa il divieto di interpretazione analogica nonché di interpretazione estensiva ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni preliminari del codice civile.

Questo il principio espresso dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sez. 11, Pres. Mainini – Rel. est. Morlini, con la sentenza n. 88 del 10.01.2020.

La controversia era sorta fra una cittadina ed un comune. La prima, proprietaria di un immobile concesso in comodato gratuito al figlio per il matrimonio, si è vista recapitare richieste di pagamento IMU, dall’anno 2012 in relazione a questa casa. L’abitazione, prima di questa data, era stata assegnata, in seguito a separazione, all’ex moglie del figlio, pertanto soggetto passivo IMU.

La Ctp, in primo grado, aveva rigettato il ricorso della cittadina, in quanto, secondo un’interpretazione letterale e non estensiva dell’art. 4 comma 12 quinques D.L. n. 16/2012 conv. in L. n. 44/2012, la soggettività passiva IMU è attribuita al (solo) coniuge assegnatario dell’immobile a seguito di separazione, laddove sia l’altro coniuge ad essere proprietario o comproprietario, non un terzo.

La Commissione Regionale, invece, investita dell’appello della contribuente, ha ritenuto che tale disposizione possa essere interpretata in modo estensivo. Il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell’ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale; ed in tal modo, il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell’IMU dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio, cosicché l’imposizione ricade in capo all’utilizzatore.

Non può essere accolto, quindi, il rilievo della CTP secondo il quale, alla luce del tenore letterale della norma, la soggettività passiva del coniuge assegnatario si verificherebbe solo laddove proprietario o comproprietario fosse l’altro coniuge: è infatti facile replicare che detta limitazione non è in alcun modo evincibile sulla base della piana analisi esegetica del testo normativo.

Pertanto, il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell’ipotesi di scioglimento del vincolo coniugale, prevedendo che, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale.

Per questi motivi, l’appello della cittadina è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati.

Per ulteriori informazioni si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

ESENZIONE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE: DOVUTA AI CONIUGI CHE DIMORANO IN DUE COMUNI DIVERSI
È NECESSARIO IL CONCORRERE DI DUE REQUISITI: LA RESIDENZA ED IL DOMICILIO, CHE NON DEVONO ESSERE NELLO STESSO ENTE
Sentenza | Commissione tributaria provinciale Bologna, Sez. I, Pres. Est. Silvio Ignazio Silvestri 23.12.2019 | n.914
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esenzione-imu-abitazione-principale-dovuta-ai-coniugi-che-dimorano-in-due-comuni-diversi

 

IMU – LEASING: L’IMPOSTA È A CARICO DELLE SOCIETÀ ANCHE IN CASO DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
LA CASSAZIONE PER LA PRIMA VOLTA SI È PRONUNCIATA SUL TEMA, ACCOGLIENDO LA TESI FAVOREVOLE AI COMUNI. MA CI SONO DEI PUNTI NON CHIARI
Sentenza | Cassazione civile, sez. V, Pres. De Masi – Rel. Caprioli | 22.05.2019 | n.13793
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/imu-leasing-limposta-e-a-carico-delle-societa-anche-in-caso-di-risoluzione-anticipata-del-contratto

 

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