IMPUGNAZIONI: l’eccezione di merito rigettata in primo grado può essere riproposta dal convenuto vittorioso solo in sede di gravame incidentale
Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais
In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Valitutti – Rel. Conti con la sentenza n. 33018 del 28 novembre 2023.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ISTANZE ISTRUTTORIE NON ACCOLTE: DEVONO ESSERE REITERATE SPECIFICAMENTE NELL’APPELLO
NON È POSSIBILE IL RICHIAMO PER RELATIONEM CON RINVIO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano– Rel. Rossello | 09.06.2023 | n.16420
OBBLIGO DI REITERARE LE ISTANZE ISTRUTTORIE
È NECESSARIA L’INDICAZIONE ANALITICA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Articolo Giuridico | 26.07.2021 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/obbligo-di-reiterare-le-istanze-istruttorie
NON POSSONO ESSERE RIPROPOSTE GENERICAMENTE “PER RELATIONEM”
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Armano – Rel. Olivieri | 07.03.2019 | n.6590
ISTANZE ISTRUTTORIE RIGETTATE: VANNO SPECIFICAMENTE RIPROPOSTE IN SEDE DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI
IN MANCANZA LE RICHIESTE NON ACCOLTE E NON REITERATE SI INTENDONO TACITAMENTE RINUNCIATE
Sentenza | Cassazione civile, Sez. III. Pres. Sestini Rel. Rossetti | 03.08.2017 | n.19352