IMMOBILE ALL’ ASTA OCCUPATO DAL DEBITORE

Pubblicato il da Avv. Antonio De Simone - aggiornato il

Come noto, nelle procedure esecutive immobiliari “il debitore, per effetto del pignoramento, è costituito automaticamente custode del bene pignorato e di tutti gli accessori” (art. 559, comma 1, c.p.c.).

Con la notifica dell’atto di pignoramento, dunque, cambia il rapporto tra il debitore e il bene sottoposto ad esecuzione: dal possesso privatistico che questi esercitava quale proprietario si passa all’esercizio del possesso come incaricato di un pubblico ufficio.

Il debitore assume, dunque, l’amministrazione del bene come “longa manus” del giudice, svolgendo le attività previste dalla legge, secondo le direttive eventualmente impartitegli dal magistrato, richiedendo le necessarie autorizzazioni ed in particolare:

-è soggetto agli obblighi di conservazione ed amministrazione che gravano sul custode;

-subisce molteplici divieti prima di quello di disporre del cespite mediante atti di alienazione ovvero di concederne il godimento a terzi, che è specificamente sanzionata dal legislatore con l’inefficacia degli atti di disposizione posti in essere in pendenza della procedura esecutiva e impone nel caso in cui sia stato adottato un atto di tal genere l’affidamento della custodia ad un terzo.

Se l’immobile è abitato dal debitore, quest’ultimo che comportamento deve assumere?

In alcuni Tribunali si fa rientrare nelle autorizzazioni da richiedere al giudice dell’esecuzione, anche quella con cui il debitore richieda di continuare ad abitare l’immobile soggetto a procedura esecutiva, ciò in quanto da un lato, il custode non potrebbe utilizzare la cosa in custodia e dall’altro, il giudice dell’esecuzione è tenuto per legge a valutare l’opportunità di concedere l’autorizzazione all’abitazione in funzione delle esigenze del processo, effettuando una valutazione comparativa degli interessi delle parti e  privilegiando preferibilmente il diritto all’abitazione rispetto a quello economico.

Nel caso in cui il Giudice ritenga di non concedere l’autorizzazione ovvero revochi l’autorizzazione concessa, il predetto deve disporre la liberazione dell’immobile ai sensi dell’art. 560 co. 3 cpc con provvedimento non impugnabile, che ha natura di titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode.

FOCUS

Nella prassi di molti Tribunali viene richiesto che il debitore formalizzi la propria richiesta di autorizzazione all’abitazione dell’immobile sebbene in giurisprudenza è stato sostenuto che l’assenza della richiesta di autorizzazione non è da sola una violazione sufficiente a giustificare la sostituzione del custode.

 

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