ASTE IMMOBILIARI: IL VERSAMENTO DEL PREZZO E LE CONSEGUENZE DELL’ EVENTUALE INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO
Pubblicato il da Avv. Antonio De Simone
In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, il pagamento del prezzo di aggiudicazione rappresenta un presupposto necessario affinché si possa perfezionare l’acquisto della proprietà dell’immobile espropriato in capo all’aggiudicatario.
In proposito, l’art. 585 c.p.c. dispone che “L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento”; soltanto in seguito al versamento del prezzo il Giudice dell’Esecuzione pronuncerà il c.d. decreto di trasferimento del bene e l’acquisto potrà intendersi perfezionato.
Ma cosa accade se l’aggiudicatario non provvede integralmente e tempestivamente al pagamento di quanto dovuto o non vi provvede secondo le modalità stabilite?
Il Giudice dell’Esecuzione, a norma dell’art. 587 c.p.c., dichiara con decreto la decadenza dall’aggiudicazione, la perdita della cauzione e dispone una nuova vendita, nell’ambito della quale l’aggiudicatario sarà condannato al pagamento dell’eventuale differenza tra il nuovo prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione, e quello raggiunto nel precedente incanto.
La cauzione confiscata viene incamerata alla procedura e concorre a formare la massa attiva da distribuire tra i creditori.
Il decreto che dichiara la decadenza è impugnabile da parte dell’aggiudicatario con l’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c..
Dunque, in ipotesi di mancato versamento del prezzo di aggiudicazione:
-se il prezzo che si ricava dal nuovo incanto è pari o superiore a quello della vendita precedente, l’aggiudicatario inadempiente subisce esclusivamente la confisca della cauzione;
-se, invece, il ricavato della nuova vendita, sommato alla cauzione già incamerata alla procedura, è inferiore al prezzo di aggiudicazione non versato, il Giudice dell’Esecuzione emette decreto di condanna nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza. In caso di mancato adempimento spontaneo, il decreto in questione costituisce titolo esecutivo a vantaggio dei creditori che abbiano ottenuto l’attribuzione del credito in sede di distribuzione.
FOCUS
In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, l’incameramento della cauzione ha senza dubbio natura sanzionatoria per l’aggiudicatario, mentre la condanna a pagare la differenza ha un’evidente funzione risarcitoria per i creditori della procedura.