GIUDIZIO IN CASSAZIONE: in caso di omesso deposito del ricorso nel fascicolo telematico, deve essere dichiarata l’improcedibilità
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco
In tema di giudizio di cassazione, qualora il ricorso sia improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.), l’esame dell’atto non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità.
L’improcedibilità per omesso deposito del ricorso, infatti, deve essere dichiarata con priorità rispetto a ogni possibile rilievo d’inammissibilità, poichè l’improcedibilità non consente alcun ulteriore esame del ricorso stesso.
Questo il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili, Pres. Raimondi – Rel. Terrusi, con ordinanza n. 22074 del 24 luglio 2023, con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso per regolamento di giurisdizione non risultando il medesimo depositato nel fascicolo telematico ed essendo l‘improcedibilità prioritaria rispetto ad ogni ulteriore indagine, compresa l’inammissibilità.
La Corte, a Sezioni Unite, ha condannato quindi la ricorrente alle spese processuali.
Per approfondimenti in materia si richiama la pronuncia della Cassazione già oggetto di pubblicazione:
CASSAZIONE: IMPROCEDIBILE IN CASO DI OMESSO DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
LA CONOSCENZA DELLA SENTENZA NON È DESUMIBILE DA ALTRI ATTI DEL PROCESSO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Leone – Rel. De Felice | 13.12.2022 | n.36255