GIUDICATO ENDOFALLIMENTARE: non riguarda la graduazione dei crediti

Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il

GIUDICATO ENDOFALLIMENTARE: non riguarda la graduazione dei crediti

Il cd. giudicato endofallimentare ex art. 96, comma 5, l.fall. riguarda solo l'”an” il “quantum” e l’eventuale esistenza di un titolo di prelazione, non già la graduazione dei vari privilegi accertati, poiché – specie dopo la soppressione, con il d.lgs. n. 169 del 2007, dell’onere per il creditore istante di indicare, oltre all’eventuale titolo di prelazione, anche la “graduazione del credito” – il giudice delegato non è tenuto ad accertare l’eventuale collocazione privilegiata del credito in modo “comparativo”, cioè graduando i crediti secondo l’ordine delle prelazioni stabilite dagli artt. 2777 e ss. c.c., attività che resta invece riservata alla successiva fase del riparto.)

Il piano di riparto – anche parziale – divenuto definitivo rappresenta un limite invalicabile, che rende “intangibili” i riparti dell’attivo eseguiti nel corso della procedura, con la sola eccezione dell’accoglimento delle domande di revocazione, espressamente contemplata dall’art. 114 legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), in sintonia con il disposto dell’art. 487 c.p.c. dettato in sede esecutiva.

In tema di ammissione al passivo del fallimento, al creditore ipotecario, in forza dell’art. 54, comma 3, l.fall., che fa rinvio all’art. 2855 c.c., è attribuita collocazione prelatizia sugli interessi convenzionali maturati nell’annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate precedenti, nonché con riferimento agli ulteriori interessi legali maturati sino alla data della vendita, riprendendo per il resto vigore il principio generale della sospensione degli interessi post fallimentari ex art. 55 l.fall, sicchè al creditore in parola non spettano neppure in via chirografaria gli interessi convenzionali dalla data della vendita sino al deposito del riparto.

Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Genovese – Rel. Vella, con la sentenza n. 22954 del 21 ottobre 2020.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

AMMISSIONE AL PASSIVO: LA PRELAZIONE PUÒ ESSERE FATTA VALERE SOLO NELLO STATO DEL SOGGETTO CUI APPARTIENE IL BENE CHE NE È GRAVATO
SE IL CREDITO È INSINUATO NEL FALLIMENTO SOCIALE IN VIA CHIROGRAFARIA, NON SI PUÒ CHIEDERE LA SUCCESSIVA AMMISSIONE, IN VIA IPOTECARIA, NELLA MASSA DEL SOCIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Falabella | 27.11.2019 | n.31053

AMMISSIONE AL PASSIVO: NON IMPEDISCE IL FALLIMENTO IN ESTENSIONE DEL SOCIO OCCULTO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE
DEVE ESSERE VERIFICATA LA POSIZIONE IN CONCRETO ASSUNTA DA QUEST’ULTIMO ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Bernabai – Rel. Terrusi | 23.12.2016 | n.26944

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