FIDEIUSSIONI SPECIFICHE-ANTITRUST: inapplicabile il provvedimento della Banca d’Italia n.55 del 2 maggio 2005

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe - aggiornato il

FIDEIUSSIONI SPECIFICHE-ANTITRUST: inapplicabile il provvedimento della Banca d’Italia n.55 del 2 maggio 2005

Acclarato che le due fideiussioni per cui è causa sono fideiussioni specifiche e che non si tratta di fideiussioni omnibus, ne deriva, come corollario, l’inapplicabilità alle stesse del provvedimento della Banca d’Italia n.55 del 2 maggio 2005.
Le suddette fideiussioni si collocano, infatti, al di fuori del campo di indagine oggetto dell’istruttoria della Banca d’Italia e del conseguente ambito di produzione di effetti del provvedimento n.55 del 2005, come si evince dalla individuazione dello schema contrattuale oggetto di istruttoria, riferito alle sole fideiussioni omnibus e dall’illustrazione delle sue clausole caratterizzanti.
In una fattispecie di fideiussioni ordinarie, riferite non ad obbligazioni future, ma ad un credito esattamente individuato, il garante non può dunque giovarsi dell’accertamento della Banca d’Italia, che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall’ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il setto delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Milano, Pres. Marangoni – Rel. Barbuto, con la sentenza n. 176 del 12 gennaio 2023.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

FIDEIUSSIONI SPECIFICHE: valide anche se contengono le clausole censurate provvedimento n. 55/2005 di Bankit

L’INTESA ANTICONCORRENZIALE È RELATIVA SOLO A FIDEIUSSIONE OMNIBUS

Sentenza | Tribunale di Bari, Pres. Simone – Rel De Palma | 05.12.2022 | n.4501

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-specifiche-valide-anche-se-contengono-le-clausole-censurate-provvedimento-n-55-2005-di-bankit?swcfpc=1 

FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE

IL PERIMETRO APPLICATIVO DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È CIRCOSCRITTO ALLE SOLE GARANZIE OMNIBUS

Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres.Florini-Rel. Chierici | 13.01.2022 | n.64

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-antitrust-non-si-applica-alle-fideiussioni-specifiche

FIDEIUSSIONI ABI: LA NULLITÀ ANTITRUST DALL’ASTRATTO AL CONCRETO

DALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE ALL’ONERE PROBATORIO: IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI NAPOLI STABILISCE I “CONFINI” DI MERITO ALLE AFFERMAZIONI DI PRINCIPIO DELLE SEZIONI UNITE

Sentenza | Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, Pres. Rel. Nicola Graziano | 24.05.2022 | n.5125

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-abi-la-nullita-antitrust-dallastratto-al-concreto

FIDEIUSSIONE ABI – ANTITRUST: LA NULLITÀ NON SI APPLICA ALLE GARANZIE SPECIFICHE

LA DECLARATORIA DI NULLITÀ PARZIALE VA SPECIFICAMENTE INVOCATA DA PARTE DEBITRICE

Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice dott. Davide De Giorgio | 18.02.2022 | n.375

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-abi-antitrust-la-nullita-non-si-applica-alle-garanzie-specifiche

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