FIDEIUSSIONI – ANTITRUST: occorre dimostrare concretamente la condotta anticoncorrenziale
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L’eccezione di nullità di una fideiussione per violazione della disciplina Antitrust deve essere rigettata ove parte opponente non assolva sufficientemente all’onere probatorio, dovendo dimostrare il collegamento tra l’intesa anticoncorrenziale a monte e il contratto di fideiussione omnibus a valle.
Ai fini dell’estensione del vizio, l’attore deve fornire la prova del fatto che la fideiussione omnibus prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall’ABI con la finalità di aderire allo stesso ed in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità.
La mera coincidenza contenutistica della fideiussione con le clausole nulle dello schema ABI non è sufficiente per dimostrare l’illiceità delle stesse, dovendo fornire la prova specifica e circostanziata della condotta illecita anticoncorrenziale della banca opposta.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari con la sentenza n. 64 del 14/02/2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL PERIMETRO APPLICATIVO DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È CIRCOSCRITTO ALLE SOLE GARANZIE OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres.Florini-Rel. Chierici | 13.01.2022 | n.64
L’INVALIDITÀ NON SI ESTENDE ALL’INTERO CONTRATTO
Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Taglialatela – Est. Zanon | 13.09.2021 | n.2356
PER QUELLE SPECIFICHE È IRRILEVANTE LA CONFORMITÀ
Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Graziano | 26.05.2021 | n.4969