FIDEIUSSIONE SEMPLICE: irrilevante la conformità allo schema ABI ai fini della presunta nullità

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe - aggiornato il

FIDEIUSSIONE SEMPLICE: irrilevante la conformità allo schema ABI ai fini della presunta nullità

La fideiussione semplice non può sic et simpliciter essere assimilata alla omnibus sulla base del mero rilievo che vi sono presenti le medesime clausole contenute nel citato cartello interbancario e denunziate come lesive della concorrenza. Infatti, l’intesa illecita riguarda l’uniforme applicazione di dette clausole – che rilevano proprio in ragione della particolare potenzialità svantaggiosa nei confronti del garante, tra le quali la rinuncia del fideiussore ai termini ex art. 1957 c.c. – specificamente nelle fideiussioni omnibus, che sono state le sole oggetto dell’istruttoria della Banca d’Italia che ha portato alla decisione dell’anno 2005.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi con la sentenza n. 1124 del 19 novembre 2020.

Nella vicenda esaminata una società ed un fideiussore proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto in loro danno da una Banca, sostenendo la nullità della fideiussione sotto il profilo della violazione dell’art. 2 della L. n. 287/1990 e proponendo altresì domanda di risarcimento del danno ex art. 33 L. n. 287/1990.

Si costituiva in giudizio la Banca la quale contestava la prospettazione di parte opponente ed eccepiva l’incompetenza del Tribunale adito a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, essendo competente la Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano.

Il Giudice ha preliminarmente rilevato la propria incompetenza a pronunciarsi circa la domanda di risarcimento del danno ex art. 33 L. n. 287/1990, che appartiene effettivamente, alla competenza del Tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata ex art. 1 D.Lgs. n. 168/2003 e dunque, nella specie, al Tribunale di Milano.

In merito alla asserita nullità della fideiussione il Tribunale ha rilevato che il provvedimento della Banca d’Italia 2.5.2005, n. 55, il quale prevede che «… a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 …”riguarda nello specifico le fideiussioni cd. “omnibus” in quanto l’istruttoria compiuta, è stata svolta esclusivamente su tale particolare tipo di garanzia, la cui funzione non è assimilabile a quella della fideiussione semplice.

Peraltro nello stesso parere della A.G.C.M., sulla base del quale è stato adottato il citato provvedimento della B.I., si rinvengono in motivazione ampi riferimenti al carattere “omnibus” della fideiussione, ad evidenziare che le caratteristiche peculiari di tale garanzia non sono indifferenti ai fini della valutazione dell’illiceità dell’intesa a monte.

In definitiva, il Giudice ha ritenuto che la fideiussione semplice non può sic et simpliciter essere assimilata alla omnibus sulla base del mero rilievo che vi sono presenti le medesime clausole contenute nel citato cartello interbancario e denunziate come lesive della concorrenza. Infatti, l’intesa illecita riguarda l’uniforme applicazione di dette clausole – che rilevano proprio in ragione della particolare potenzialità svantaggiosa nei confronti del garante, tra le quali la rinuncia del fideiussore ai termini ex art. 1957 c.c. – specificamente nelle fideiussioni omnibus, che sono state le sole oggetto dell’istruttoria della Banca d’Italia che ha portato alla decisione dell’anno 2005.

Sulla base di tali rilievi, il Tribunale di Pavia ha rigettato l’opposizione ed ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

FIDEIUSSIONE – ABI: LA CLAUSOLA DI PAGAMENTO “A PRIMA RICHIESTA” NON VIOLA LA DISCIPLINA ANTITRUST

DEVE ESSERE DIMOSTRATA L’ESSENZIALITÀ DELLE MEDESIME EX ART. 1419 C.C., CON CONSEQUENZIALE INVALIDITÀ DELL’INTERA GARANZIA

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FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: NESSUNA NULLITÀ AUTOMATICA DELL’INTERO CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE

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Ordinanza | Tribunale di Pordenone, Francesco Tonon | 27.11.2020 

FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: AI FINI DELLA PROVA NON BASTANO I CONTRATTI E IL PROVVEDIMENTO N. 55/2005

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Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Stefani – Rel. Tombesi | 19.11.2020 | n.7407

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