FIDEIUSSIONE: perde efficacia se non escussa entro il termine stabilito

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FIDEIUSSIONE: perde efficacia se non escussa entro il termine stabilito

L’eccepita inoperatività della garanzia emerge da quanto espressamente indicato nel contratto oggetto di causa, ossia un termine preciso decorso il quale, laddove non escussa, la garanzia fideiussoria perde la sua efficacia.

E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani, con la sentenza n.122 del 23/01/2019.

E’ accaduto che una banca sottoscriveva in favore di un terzo una fideiussione di euro 10.000,00 nei confronti di una società, con la espressa previsione che tale garanzia doveva essere escussa entro un termine predeterminato. Successivamente, il garantito otteneva decreto ingiuntivo in danno alla banca, che veniva opposto dall’istituto di credito, il quale proponeva, come unico motivo di opposizione, l’inoperatività della garanzia a causa della tardiva escussione da parte del garantito.

Il Tribunale ha rilevato che effettivamente la richiesta di escussione della fideiussione da parte della società è avvenuta dopo l’avvenuto decorso del termine di decadenza.

In particolare, veniva osservato che, pur avendo la fideiussione un termine di validità e di efficacia, durante il quale era irrevocabile, alla scadenza dello stesso la garanzia aveva perso la sua efficacia, a prescindere dalla scadenza o meno della obbligazione principale cui la validità della fidejussione non era in alcun modo collegata e subordinata. Questo perché, ha evidenziato il Tribunale, l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta”, vale a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione.

Nel merito, il giudice osserva la precisa pattuizione in virtù della quale la fideiussione doveva essere escussa entro il termine indicato nel contratto.

In considerazione della tardiva escussione della fideiussione, il Tribunale ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo, revocando il provvedimento monitorio, con condanna al pagamento delle spese processuali.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

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https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-omnibus-esclusa-liberazione-garante-se-il-credito-nuovamente-erogato-e-di-ammontare-identico-al-preesistente

VIOLAZIONE NORMATIVA ANTISTRUST: la nullità deve essere eccepita nel primo scritto difensivo

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Sentenza | Tribunale Di Spoleto, Giudice Sara Trabalza | 21.08.2018 | N.682

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/violazione-normativa-antistrust-la-nullita-deve-essere-eccepita-nel-primo-scritto-difensivo

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Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Andrea Valerio Cambi | 26.07.2018 | n.1623

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-bancaria-nessuna-nullita-violazione-delle-intese-anticoncorrenziali

 

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