FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: la nullità è totale solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto

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FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: la nullità è totale solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto

L’eccezione di nullità di una fideiussione – perché redatta secondo lo schema predisposto nel 2003 dall’ABI, ivi comprese le clausole 2, 6, 8, di cui l’AGCM e la Banca d’Italia hanno rilevato la natura di intesa anticoncorrenziale – non è idonea a determinare la liberazione del fideiussore. Ai sensi dell’art. 1419 c.c., la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

In tal caso l’attore deve allegare ed offrire la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione se privo delle clausole indicate come nulle. In particolare, l’espunzione delle clausole 2, 6, 8, che si pongono in contrasto con la normativa anticoncorrenziale, non altera l’assetto di interessi contenuto nel contratto di fideiussione, potendo peraltro operare il meccanismo della sostituzione automatica delle clausole difformi al dettato normativo, con la corrispondente norma prevista dal codice.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Chieti, Giudice Diana Genovese, con la sentenza n. 124 del 1 ottobre 2020.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

FIDEIUSSIONE ABI – ANTITRUST: LA PARTE CHE INVOCA LA NULLITÀ HA L’ONERE DI PORTARLE A CONOSCENZA DELLA CORTE
IL RICORSO È INAMMISSIBILE EX ART.366 CPC CO 1 N.6 IN CASO DI GENERICA INDICAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. Scoditti – Rel. Gorgoni | 28.07.2020 | n.16035

FIDEIUSSIONI – ANTITRUST: LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE “ABI” VA SOSTENUTA CON ALLEGAZIONI E PROVE
NON PUÒ ESSERE RILEVATA D’UFFICIO ED È INAMMISSIBILE QUANDO NON FORMULATA IN PRIMO GRADO O IN ATTO DI APPELLO
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti | 23.07.2020 | n.1966

FIDEIUSSIONE: L’ECCEZIONE DI NULLITÀ DELL’INTESA CONCORRENZIALE NON È IDONEA A DETERMINARE LA LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE
IL RIMEDIO È QUELLO DELLA NULLITÀ PARZIALE IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’ATTO NULLO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca | 29.04.2020 | n.197

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