FALLIMENTO: quando l’iniziativa è assunta dal PM non è necessaria la sua partecipazione all’udienza
Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia - aggiornato il
“Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l’iniziativa sia stata assunta dal Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all’imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all’udienza prefallimentare, non potendosi trarre da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all’istanza presentata; ciò in coerenza con il generale principio secondo cui, ove la parte non si presenti all’udienza conclusiva del procedimento al fine di rappresentare al giudice le proprie istanze finali, vale la presunzione che la stessa abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate”
Questo il principio espresso dal Tribunale di Bergamo, Pres. De Simone – Rel. Randazzo, con il decreto del 21 settembre 2022.